Confermato l’addebito della separazione alla ex moglie che si era allontanata improvvisamente dalla casa familiare senza il consenso del coniuge

L’allontanamento dalla casa coniugale effettuato dal coniuge senza il consenso dell’altro costituisce una violazione di un obbligo derivante dal matrimonio ed è perciò causa di addebito della separazione. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 509/2020 dopo aver esaminato il ricorso presentato da una donna contro la decisione stabilita in sede di merito di pronunciare la separazione con addebito nei suoi confronti per essersi appunto allontanata improvvisamente dalla casa familiare.

La donna aveva tentato di far rientro nel domicilio della famiglia dopo due giorni, ma non ci era riuscita in quanto il marito aveva provveduto nel frattempo a far cambiare la serratura della porta di casa.

Per il Giudice di prime cure, la ex moglie non aveva dimostrato l’esistenza di precedenti condizioni (come pressioni, violenze o minacce del marito) idonee ad indurla a lasciare l’abitazione. Da li la decisione di assegnare la casa familiare al marito e il conseguente trasferimento della donna a casa della madre, assieme anche ad uno dei due figli.

La decisione veniva confermata anche in appello dove veniva rilevato come dall’istruttoria non fosse emerso alcun comportamento del marito che potesse confermare la tesi della pregressa crisi coniugale in atto, tale da giustificare l’allontanamento.

La Corte territoriale, infatti, aveva considerato la decisione della donna di abbandonare la residenza familiare come unilaterale e non temporanea, e allo scopo di porre fine alla relazione coniugale.

Nel ricorrere per cassazione, la donna eccepiva che i giudici di merito avessero omesso di prendere in considerazione sia il suo tentativo di rientro nell’abitazione familiare dopo due giorni – reso impossibile dal cambio della serratura repentinamente effettuato del marito – sia il fatto che già da tempo fosse in atto una crisi coniugale tra i due.

A suo giudizio, inoltre, il coniuge aveva richiesto l’addebito nei suoi confronti sulla base di un’asserita infedeltà coniugale che però, all’esito dell’assunzione delle prove testimoniali, non era stata dimostrata.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto inammissibile.

I Giudici Ermellini hanno valutato come corretta la valutazione operata dalla Corte d’appello confermando la decisione di addebitare la separazione alla moglie, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale dominante. Per la Cassazione, poi, l’onere probatorio di una eventuale preesistente condizione di intollerabilità della convivenza sarebbe stata esclusivamente a carico del coniuge che si era allontanato.

La redazione giuridica

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