Sinistro stradale e attendibilità del testimone

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Respinta la domanda di indennizzo della polizza privata per la inattendibilità del testimone del sinistro stradale (Cassazione Civile, sez. III, 01/02/2024, n.3050).

La vicenda

Il danneggiato nel 2014 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Tricase la società Axa Assicurazioni Spa, esponendo di avere stipulato con la medesima un contratto di assicurazione contro gli infortuni. Quindi dichiarava di essere rimasto vittima di un sinistro stradale in conseguenza del quale aveva patito lesioni personali guarite con postumi permanenti e di avere inutilmente domandato il pagamento dell’indennizzo stabilito dal contratto.

Con sentenza del 18 gennaio 2016 n. 24, il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo non provata la circostanza che, al momento del sinistro, l’assicurato si trovasse a bordo del veicolo che ne fu coinvolto. La sentenza veniva appellata dal soccombente.
Il Tribunale di Lecce, in qualità di Giudice di Appello, rigettava il gravame (sentenza 30 marzo 2020 n. 908), ritenendo che l’unico testimone interrogato sui fatti storici del sinistro stradale non era attendibile e che, in assenza di altre prove, non risultava dimostrato il fatto costitutivo della pretesa.

L’uomo si rivolge alla Corte di Cassazione

Con una prima censura lamenta il vizio di omessa motivazione sostenendo che illegittimamente il Tribunale avrebbe preteso la prova che, al momento del sinistro, aveva la qualità di trasportato su un veicolo a motore. Infatti, il contratto di assicurazione stipulato con Axa non subordinava il pagamento dell’indennizzo alla circostanza che l’infortunio fosse avvenuto in occasione di un trasporto.

La censura non è ammissibile perché muove da una interpretazione della sentenza disancorata dal suo significato.

Il Giudice di Appello non ha mai affermato che l’indennizzo contrattuale non spettasse perché l’infortunato non aveva dimostrato di essere trasportato su un veicolo a motore. Invero, ha affermato che non vi era prova che il danneggiato (l’assicurato) fosse rimasto vittima di un infortunio nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di citazione.

L’attendibilità del testimone

Con la seconda doglianza censura il giudizio di inattendibilità dell’unico testimone. Anche questa censura non è ammissibile perché riguarda la valutazione delle prove, operazione riservata esclusivamente al Giudice di merito e non sindacabile in Cassazione.

Il terzo motivo censura la statuizione con cui il Tribunale, considerata la soccombenza nel giudizio, ha condannato anche al pagamento del doppio contributo unificato. Il motivo è inammissibile, perché, anche a prescindere dalla singolare motivazione giuridica che lo sorregge, è rivolto contro una parte della sentenza che non costituisce una statuizione giurisdizionale e non ha contenuto condannatorio, ma è una mera ricognizione della sussistenza formale ed astratta dei presupposti richiesti dalla legge per l’insorgenza d’una obbligazione tributaria (ex multis, in tal senso, Sez. L, Ordinanza n. 29424 del 13/11/2019, Rv. 655711 – 01).

Il ricorso viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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