Vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata e i danni derivanti: viene sollevata la legittimità costituzionale (Cas. civ., sez. lav., ord. interlocutoria 30 maggio 2022, n. 17441).

Vaccinazione non obbligatoria e conseguenti danni nella interessante Ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro della Cassazione che rimette alla Corte Costituzionale la questione.

La vicenda trae origine dalla domanda di indennizzo presentata ai sensi dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Ad un bambino veniva somministrato vaccino antimeningococco e, dopo la somministrazione, accusava importanti sintomi di sofferenza cerebrale acuta che degeneravano progressivamente lasciando gravi postumi permanenti di carattere neurologico e cerebrale.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda azionata dai genitori del bambino e riconosceva  il diritto all’assegno vitalizio ai sensi della Legge 210.

La Corte d’Appello, su impugnazione del Ministero della Salute, che sosteneva essere vaccinazione non obbligatoria ma soltanto raccomandata dall’Autorità Sanitaria, confermava la sentenza di primo grado.

Il Ministero della Salute ricorreva così in Cassazione e censura l’art. 1 della Legge 210/1992

Il Ministero deduce errata applicazione dell’art. 1 poiché entrambi i Giudici di merito ritenevano estensibili alla vaccinazione contro il meningococco i principi costituzionali in materia di profilassi vaccinale collettiva, raccomandata dalle Autorità sanitarie e rientranti nel Piano Nazionale dei Vaccini. Laddove, invece, la norma prevede il diritto all’indennizzo unicamente nei casi di menomazioni derivanti dalla somministrazione di vaccinazioni obbligatorie per legge e non per le vaccinazioni non obbligatorie.

Come accennato, la norma per la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale è l’art. 1, comma 1, della Legge 210, che così recita: «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge».

La Legge in questione è stata introdotta dal legislatore in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 307 del 1990, con cui si è affermata la compatibilità di trattamenti sanitari imposti per legge e rivolti a migliorare e conservare lo stato di salute sia del singolo individuo sottoposto al trattamento, sia della collettività.

Tale compatibilità richiede un bilanciamento tra il valore individuale della salute e lo spirito di solidarietà reciproca tra individuo e collettività. Prevedendo così il diritto all’indennizzo in favore del singolo al quale fosse derivato un danno alla salute in conseguenza del trattamento sanitario effettuato.

La Corte Costituzionale, poi si è ulteriormente pronunciata con declaratorie di incostituzionalità dell’art. 1 L. 210 con riguardo alla vaccinazione antipolio (sentenza n. 27 del 1998), della vaccinazione antiepatite B (sentenza n. 423 del 2000), della vaccinazione antinfluenzale (sentenza n. 268 del 2017); tutte vaccinazioni non obbligatorie, ma di prevenzione e raccomandate  dalle Autorità di Pubblica Sanità a tutela della collettività, con specifici programmi di politica sanitaria.

Nelle menzionate pronunzie la Consulta ha sempre evidenziato l’assenza di ragioni nel differenziare i casi in cui la vaccinazione è imposta per legge da quello in cui sia vaccinazione non obbligatoria e raccomandata dall’Autorità. In quest’ultima situazione, il singolo, pur non essendo sottoposto alla minaccia di una sanzione, è indotto ad aderire alla profilassi promossa, confidando nelle raccomandazioni dei sanitari e nella convinzione di tenere un comportamento di utilità generale.

Tuttavia, questi principi non consentono di operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 in questione, riconoscendo il diritto all’indennizzo anche nel caso di vaccinazione non obbligatoria.

“Non è possibile arrivare ad una disapplicazione ope iudicis dell’art. 1, estendendo la portata delle precedenti declaratorie di incostituzionalità, aventi ad oggetto diverse profilassi di vaccinazione.”

Viceversa, appare rilevante e non infondata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo prevista dalla predetta norma spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, antimeningococcica.

Secondo gli Ermellini, la Corte d’appello ha errato nell’applicare i richiamati principi di incostituzionalità al caso concreto., riguardante vaccinazione non obbligatoria anti meningococco.

Ad ogni modo, sarà la Corte Costituzionale a esprimersi sulla questione sollevata e il giudizio viene sospeso in attesa della pronunzia.

Avv. Emanuela Foligno

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