Per la Cassazione, ai fini della consumazione della violenza sessuale, il rapporto di coniugio non incide in alcun modo, attenuandola, sulla libertà di autodeterminazione sessuale della vittima
Con la sentenza n. 9709/2020 la Cassazione – sezione III Penale – si è pronunciata sul ricorso presentato da un uomo condannato in sede di merito per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie, ai sensi rispettivamente degli articoli 572 e 609 bis del codice penale.
Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti come mero tentativo di violenza sessuale, avendo la Corte territoriale ritenuto che i riferiti toccamenti sul seno e sul sedere della persona offesa fossero comunque idonei a configurare una violenza sessuale consumata, senza tuttavia considerare che, tra moglie e marito, esiste un grado di intimità che non può essere intaccato da un semplice toccamento.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondate le argomentazioni proposte.
E’ infatti pacifico – affermano dal Palazzaccio – che, ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali è particolarmente ampia e comprensiva di tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene ed idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica.
Di conseguenza, rientrano in tale nozione anche i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica.
E’ peraltro evidente – sottolinea la Cassazione – che “il rapporto di coniugio non incide in alcun modo, attenuandola, sulla libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, verso la quale non possono ritenersi assolutamente irrilevanti, atti invasivi coinvolgenti zone erogene (quali toccamenti del seno e dei glutei) in ragione del rapporto di intimità di coppia, in difetto del necessario consenso”.
Nel caso in esame, i toccamenti lamentati dalla persona offesa erano avvenuti in un contesto di violenza e nonostante l’esplicito dissenso della donna, attingendo zone inequivocabilmente erogene con conseguente ed altrettanto evidente invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Da li la decisione di respingere il ricorso.
La redazione giuridica
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