Per la Corte di appello di Roma i c.d. provvedimenti presidenziali, emessi ex art. 4, comma 8, l. n.898/70, hanno per espressa indicazione legislativa carattere temporaneo ed urgente

Con l’ordinanza n. 1484 depositata il 9 luglio 2019 la Corte d’Appello di Roma, Sezione della Persona e della Famiglia si è occupata di un reclamo con il quale in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio l’ex coniuge chiedeva la modifica dell’assegno di mantenimento per sé e per il figlio. Si premette brevemente che nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio la regolamentazione dei c.d. provvedimenti presidenziali è provvisoria e può essere oggetto di modifica da parte del Giudice istruttore nel corso del procedimento, previa istanza delle parti.

La suddetta istanza presuppone che la situazione su cui si fonda l’ordinanza presidenziale sia mutata, poiché, in caso contrario, deve essere proposto reclamo avverso tale provvedimento alla Corte d’appello nel termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento.

Mediante il reclamo, infatti, il giudice riesamina i medesimi fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, mentre nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 709 c.p.c. devono essere prospettate al Giudice istruttore nuove circostanze.

In caso contrario, infatti, il giudice istruttore svolgerebbe le funzioni di giudice di merito (cfr. Trib. Milano, 9 luglio 2015, e Trib. Modena, 3 febbraio 2016, Cass. N. 13514/2013; Cass. N. 10720/2013; Cass. 11913/2009; Cass. N. 14734/2016).

Nel caso de quo il resistente ha chiesto il rigetto del reclamo sostenendo che le condizioni della separazione consensuale non possono modificarsi se non in presenza di circostanze sopravvenute, che nel caso in esame la Corte ha rilevato non siano state neanche dedotte.

In primis la Corte d’appello ha osservato che i provvedimenti emessi dal Presidente, ex art. 4, comma 8, l. n.898/70, hanno per espressa indicazione legislativa carattere temporaneo ed urgente ed in quanto tali vengono emessi sulla scorta delle deduzioni delle parti e delle risultanze documentali prodotte per la fase presidenziale, proprio per fronteggiare situazioni che potrebbero rimanere prive di tutela  nell’arco temporale che va dall’introduzione del giudizio di divorzio e la sentenza.

Da ciò discende che la pronuncia di tali provvedimenti si fonda su di una cognizione allo stato degli atti  delle circostanze rilevanti ai fini della risoluzione della controversia ed è suscettibile di modifica nel corso del giudizio da parte del giudice istruttore, se queste circostanze risultino diverse o superate da nuove emergenze.

Ebbene per la Corte è da disattendere la tesi del reclamato secondo cui le condizioni della separazione consensuale non possono modificarsi con l’ordinanza ex art. 4 della su citata legge se non in presenza di circostanze sopravvenute, atteso che il procedimento di separazione si pone su un piano differente e autonomo rispetto a quello di divorzio.

La conseguenza è che in tale ultima sede il Presidente ben può, anche sulla scorta di una diversa valutazione delle circostanze poste a sostegno dei provvedimenti di cui alla separazione, emettere provvedimenti diversi rispetto a quelli adottati, per l’appunto, senza che ciò vi osti l’assenza di circostanze sopravvenute.

La Corte osserva che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, esiste effettivamente un divario economico tra i due ex coniugi, in quanto la ex moglie, da sempre impegnata nelle particolari cure di cui necessita il figlio (affetto da ritardo psicomotorio in sindrome genetica plurimalformativa), non solo è priva di ogni redditività, ma ha anche oggettive difficoltà ad immettersi nel mondo del lavoro sia a causa della poca disponibilità di tempo, che in virtù del fatto che le sue competenze, ovvero un laurea in farmacia conseguita all’estero e quindi non riconosciuta in Italia, non le permettono di immettersi nel modo del lavoro.

Ebbene, a causa dell’effettivo divario economico, delle esigenze primarie della ex moglie e della funzione anche compensativa/risarcitoria dell’assegno divorzile la Corte ha ritenuto incongrua la somma disposta in sede di separazione e ne ha disposto l’aumento.

Avv. Maria Teresa De Luca

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