Per la Cassazione costituisce un illecito disciplinare l’espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un lavoratore licenziato perché svolgeva attività extralavorativa durante la malattia. La sentenza n. 19089 del 01 agosto 2017 stabilisce che lo svolgimento di un’attività lavorativa durante l’assenza da lavoro per malattia o infortunio costituisce un illecito disciplinare. E ciò è valido non soltanto nel caso in cui tale comportamento determini un’effettiva temporanea impossibilità di tornare a lavoro. Infatti, può essere considerato legittimo il licenziamento per giusta causa anche nel caso in cui la condotta imprudente metta a rischio la ripresa del lavoro.

La vicenda

Con la sentenza n. 19089 la Cassazione si è espressa sul caso di un lavoratore licenziato per giusta causa perché aveva svolto attività lavorativa durante l’assenza per malattia. Il dipendente, che durante il periodo di assenza aveva lavorato presso la farmacia della moglie, aveva richiesto una dichiarazione d’illegittimità del licenziamento per giusta causa.
La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza del giudice di primo grado, aveva respinto la domanda del lavoratore. Quest’ultimo, quindi, insoddisfatto dalla decisione ritenuta ingiusta, si è rivolto alla Corte di Cassazione per richiedere l’annullamento della sentenza.

I punti contestati dal lavoratore licenziato

Uno dei punti contestati dal ricorrente riguardava il parere della Corte d’appello sulle possibili conseguenze dell’attività extralavorativa sullo stato di salute del lavoratore. La Corte d’appello aveva infatti supposto che l’attività svolta presso la farmacia della moglie potesse aver ritardato o pregiudicato guarigione e rientro in servizio.
Un’ulteriore obiezione del ricorrente concerneva la presunta violazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 2119 c.c. Secondo tale assunto, giacché il motivo del licenziamento non integrava la giusta causa di recesso, il giudizio avrebbe dovuto esplicitare quale sarebbe stato il corretto comportamento del ricorrente.
Stando alle obiezioni del lavoratore, inoltre, lo svolgimento dell’attività extralavorativa durante la malattia non sarebbe considerabile, nel caso specifico, come attività usurante. Comportando movimenti perfettamente compatibili con l’attività fisioterapica prescritta, infatti, secondo il ricorrente l’occupazione non avrebbe potuto influenzare negativamente la guarigione.

Licenziamento per giusta causa per chi svolge attività extralavorativa durante la malattia

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso valutando come prive di fondamento le obiezioni mosse dal lavoratore e confermando quanto stabilito dalla Corte d’appello.
Durante il periodo preso in esame, infatti, il ricorrente avrebbe lavorato presso la farmacia per circa sei ore al giorno, di cui molte in piedi. Tale occupazione, secondo la Cassazione, era stata correttamente considerata gravosa e una potenziale minaccia alla guarigione e al rientro in servizio.
Per la Cassazione, quindi, lo svolgimento di attività extralavorativa durante la malattia del lavoratore può legittimare il licenziamento per giusta causa. Secondo quanto espresso dalla sentenza, la condotta del dipendente ha infatti pregiudicato il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Tale comportamento è stato giudicato di gravità tale da far venir meno il vincolo necessario alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la Cassazione ha negato il ricorso del lavoratore confermando la sentenza di secondo grado e assegnando al ricorrente l’onere delle spese legali.
Leggi anche:
INFORTUNIO SUL LAVORO, LA COLPA DEL DATORE DI LAVORO SI PRESUME?
RIENTRO ANTICIPATO DALLA MALATTIA, INPS: OBBLIGATORIA RETTIFICA DEL CERTIFICATO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui