Auto esce di strada per mancanza di guard rail, è responsabile la Provincia?

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La Provincia di Spoleto viene chiamata a rispondere della mancanza di guard rail sulla strada provinciale: prevale la rilevanza causale del comportamento della stessa vittima.

Il caso

Alle ore 3.40 del giorno 24/07/2011 la vittima, alla guida del veicolo Opel Corsa, percorreva la SP 447, secondo la direzione di marcia Trevi-Montefalco, quando, giunta in prossimità del civico 38/A di Via Nuova (territorio extraurbano del comune di Trevi), per cause imprecisate, perdeva il controllo del veicolo, che, dopo avere sbandato a sinistra, finiva nel fosso ubicato ai margini della carreggiata e urtava con la parte anteriore la pila in cemento armato di un ponticello, perdendo la vita.

Secondo i congiunti della vittima, alla Provincia (proprietaria e custode della strada) doveva essere imputata la mancata installazione dei dispositivi di ritenuta previsti dalla normativa (DM 223/1992). Infatti, se ci fossero stati i guard rail, la Opel Corsa, dopo avere urtato (con la fiancata laterale sinistra) appunto la barriera di protezione ed avere scaricato gran parte dell’energia cinetica contro la stessa, sarebbe stata, verosimilmente, reimmessa all’interno della carreggiata e, pertanto, l’incidente avrebbe assunto conseguenze sicuramente meno devastanti.

Il Tribunale di Spoleto (sent. n. 297/2017) respingeva la domanda. La Corte d’appello di Perugia (sent. n. 296/2020) rigettando l’impugnazione, confermava integralmente la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese relative al grado e la vicenda approda in Cassazione.

Il vaglio della Cassazione

Viene lamentato che il comportamento tenuto dalla vittima sia stato ritenuto grave al punto da essere configurabile come caso fortuito, escludendo, così, la responsabilità della Provincia. Si dolgono che entrambi i Giudici di merito abbiano ritenuto che la Provincia avesse assolto all’onere a suo carico di provare il caso fortuito, coincidente con il comportamento della conducente dell’auto Opel Corsa.

Sottolineano, inoltre, che dalla documentazione fotografica in atti risultava che le condizioni della strada, contrariamente a quanto ritenuto da entrambi i Giudici di merito, non erano affatto buone, ma dimostravano il grave dissesto del manto stradale e la assenza di segnaletica orizzontale. I danni riportati dalla Opel erano risultati compatibili con l’urto avvenuto a velocità moderata contro il muretto ed al successivo ribaltamento dell’autovettura a seguito dell’urto con il ponticello. In definitiva, secondo la tesi dei congiunti, non era risultato provato che il comportamento della vittima potesse essere ritenuto integrante caso fortuito, con la conseguenza che, non avendo la Provincia assolto all’onere di cui all’art. 2051 c.c., l’evento mortale avrebbe dovuto essere ascritto alla responsabilità di quest’ultima.

Le censure non sono ammissibili (Cassazione civile, sez. III, 27/07/2024, n.21065).

La responsabilità del custode

La responsabilità del “custode” può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo.

I Giudici di appello hanno accertato che l’incidente è avvenuto in un tratto di strada extraurbano con limite di velocità di 50km/h e che la vittima perdeva il controllo del veicolo per velocità non adeguata e che al momento del sinistro fosse in avanzato stato di ebbrezza alcolica.

Valutando tali elementi, quindi, hanno concluso nel senso della rilevanza causale assorbente di tale condotta poco diligente, che ha privato di rilievo causale la assenza della barriera al margine della strada.

Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure indirizzate a una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal Giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso.

I ricorrenti non possono limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta nei gradi di merito, valorizzando altri elementi, ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge, ovvero incongruenze di motivazione.

Ebbene la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la condotta imprudente dello stesso danneggiato assume rilievo solo se integra il caso fortuito, ovverosia se diviene causa efficiente del danno.

Difatti, i Giudici hanno individuato e apprezzato una condotta colposa assorbente, tale da integrare il fortuito, o comunque idonea da elidere il nesso causale tra la cosa e il sinistro, a carico della conducente e ne ha tratto la corretta conseguenza dell’ininfluenza della condizione della cosa.

Detto in altri termini il danno non è stato cagionato dalla strada (cosa in custodia), ma dalla condotta della vittima.

Avv. Emanuela Foligno

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