Erroneamente i Giudici di merito accolgono la domanda risarcitoria in misura proporzionale alle possibilità di sopravvivenza del neonato, sotto il profilo della perdita di chance. Rapporto tra l’indagine sulla causalità relativa e il risarcimento per la perdita della chance concretamente riconosciuta (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16326).
Il caso
Con sentenza del 6/6/2022, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che ha condannato l’A.R.N.A.S. – Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione – Ospedale Civico e Benfratelli G. Di Cristina, V.C. e G.G., al risarcimento, in favore dei genitori del bambino deceduto poche ore dopo la nascita.
In particolare vengono contestate le colpevoli omissioni dei sanitari convenuti (oltre che alla struttura sanitaria ospitante) ritenuti responsabili dell’omessa tempestiva diagnosi delle gravi malformazioni da cui il feto era affetto nella fase della gravidanza. Omissioni rivelatesi tali da privare il neonato delle concrete possibilità di sopravvivenza che un immediato ed appropriato intervento chirurgico avrebbe potuto preservare.
La Corte siciliana ha rilevato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti (e, in particolare, delle argomentazioni contenute nella consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio), fosse rimasta esclusa la riconducibilità causale del decesso del piccolo alla responsabilità dei sanitari convenuti, con l’inevitabile accertamento dell’integrale infondatezza della domanda risarcitoria degli attori, che solo contraddittoriamente il primo Giudice aveva accolto in misura proporzionale alle possibilità di sopravvivenza del neonato, sotto il profilo della perdita di chance.
I genitori del piccolo chiedono l’intervento della Corte di Cassazione, che dichiara inammissibile il ricorso.
L’intervento della Cassazione
I ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218,1176, 1223 e 2236 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., in quanto il Giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non adeguatamente raggiunta la prova del nesso di causalità tra le omissioni accertate in capo ai sanitari convenuti (con particolare riguardo al carattere lesivo dell’operato medico in relazione all’omessa diagnosi di ernia diaframmatica) e il decesso del piccolo.
Denunziano anche omessa applicazione della regola del “più probabile che non” in merito alla qualificazione dell’ernia diaframmatica, come ‘ernia di Morgagni’, con percentuale di sopravvivenza fino al 100%, ovvero, in alternativa, per aver omesso di considerare un passo essenziale della CTU che ha riconosciuto la certezza di guarigione totale dalla patologia ove definita come ‘ernia di Morgagni’. Tutte le censure sono ritenute inammissibili.
L’indagine sulla causalità relativa
Preliminarmente, la S.C. ritiene di correggere la motivazione di secondo grado con riguardo alla questione concernente il rapporto tra l’indagine sulla causalità relativa al decesso del piccolo e il risarcimento (liquidato in favore dei genitori) per la perdita della chance sul punto concretamente riconosciuta.
Al proposito, il Giudice di primo grado, dopo aver escluso l’esistenza di alcun nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari e il decesso del piccolo, ha proceduto alla verifica dell’eventuale riconoscibilità, in favore dei genitori del danno in relazione alla perdita della chance del più favorevole risultato eventualmente ottenibile attraverso la corretta esecuzione della prestazione professionale dei convenuti, ed è pervenuto alla conclusione dell’effettiva sussistenza di tale danno, avendo il comportamento negligente dei sanitari effettivamente determinato la soppressione dell’apprezzabile, seria e consistente possibilità che il piccolo paziente riuscisse a conseguire un più favorevole risultato sotto il profilo della tutela della propria salute.
La risarcibilità autonoma della perdita di chance
Ebbene, l’avvenuto riconoscimento del risarcimento legato alla perdita della chance di conseguire un risultato più favorevole riferito alla salute del paziente vale a ritenere (implicitamente ove non esplicitamente) attestata la definitiva esclusione di alcun nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del medesimo paziente, potendo procedersi allo scrutinio circa la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole solo ed esclusivamente in caso di definitiva esclusione del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente.
Nel caso, infatti, in cui alla condotta colpevole del sanitario sia ricollegabile solo la conseguenza di un evento di danno incerto, l’eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze (ritenute soltanto ‘possibili’ alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo) sarà risarcibile equitativamente (come possibilità perduta) se – provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l’evento incerto (la possibilità perduta) – risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
L’incertezza del risultato incide sull’identificazione del danno
La Cassazione sottolinea che l’incertezza del risultato incide non sull’analisi del nesso causale, bensì sull’identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato costituisce la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile (d. da perdita di chance) a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante, e non della relazione causale tra la condotta e l’evento: relazione che si presuppone risolta prima e a prescindere dall’analisi della possibilità (chance) perduta lamentata come fonte di danno.
Proseguendo nel ragionamento, quindi, la chance risulta un diminutivo astratto dell’illecito, inteso come sinonimo di possibilità priva di misura (ma non di contenuto), da risarcirsi equitativamente, e non necessariamente quale frazione eventualmente esprimibile in termini percentuali, del danno finale.
Riconosciuto il diritto dei genitori al risarcimento della chance perduta
Non è dunque corretta l’argomentazione illustrata nella sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto di individuare – nella negazione, da un lato, della sussistenza del nesso di causalità relativa tra il comportamento dei sanitari e il decesso del piccolo e, dall’altro, nell’ammissione del contemporaneo risarcimento del danno per la perdita della chance – una pretesa contraddittorietà della sentenza di primo grado, piuttosto costituendo, proprio la negazione di quel nesso causale, la premessa per l’eventuale giustificazione dell’indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta.
Ciò detto, fermo il riconoscimento del diritto dei genitori al risarcimento della chance perduta – riconosciuto dalla Corte di appello in ragione della mancata proposizione di un’impugnazione incidentale da parte degli appellati, ma in ogni caso emerso a seguito dell’accertata esclusione di alcun nesso di causalità tra il comportamento sanitario e il decesso del piccolo, viene in ogni caso rilevata l’inammissibilità di tutte le censure che si sostanziano in una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardo ai punti di fatto concernenti la ricostruzione del nesso di causalità e l’entità dei danni subiti), insindacabile dalla Corte di Cassazione.
Conclusivamente viene dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Le osservazioni dell’avvocato
Dalla sentenza esaminata possiamo dedurre:
1) la chance si sostanzia nell’incertezza del risultato, la cui perdita, ossia l’evento di danno, è il riflesso di un’insuperabile incertezza delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato.
2) Tale danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante – che pur sempre attiene al bene salute – sempre che esso sia stato allegato e provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa.
3) Solo nei casi in cui l’evento di danno sia costituito, non da una possibilità ( da intendersi come sinonimo di incertezza del risultato sperato), ma dal (mancato) risultato stesso, non si tratta di chance perduta.
Pertanto, ancora una volta, la Cassazione dà continuità alla recente giurisprudenza inerente la risarcibilità autonoma della perdita di chance.
Infine, interessante e degno di ulteriore riflessione, l’obiter espresso secondo cui l’incertezza del risultato incide, non sull’analisi del nesso causale, bensì sull’identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato costituisce la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile (danno da perdita di chance) a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante, e non della relazione causale tra la condotta e l’evento: relazione che si presuppone risolta prima e a prescindere dall’analisi della possibilità (chance) perduta lamentata come fonte di danno.
Avv. Emanuela Foligno





