Respinto il ricorso di un motociclista che invocava il risarcimento per i danni subiti in un sinistro asseritamente determinato dal mancato rispetto del diritto alla precedenza da parte del veicolo antagonista
Giunto in corrispondenza di una intersezione, era stato urtato da un’autovettura il cui conducente aveva omesso di concedere il diritto alla precedenza, garantita da apposito segnale. Per effetto della collisione, aveva subito lesioni e il ciclomotore aveva riportato danni.
L’uomo aveva quindi agito in giudizio per ottenere il giusto risarcimento ma il giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza, così come il Tribunale adito in sede di appello.
Il motociclista si era quindi rivolto alla Suprema Corte di Cassazione lamentando, rispetto alla richiesta di liquidazione del danno “secondo quanto sarà ritenuto di giustizia”, che il giudice di merito avrebbe potuto liquidare anche un importo diverso rispetto a quello specificamente richiesto e avrebbe potuto prendere in esame, in via subordinata, anche l’ipotesi di responsabilità del conducente del veicolo, per avere ingenerato una situazione di pericolo attraverso una manovra imprudente.
Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 14423/2021, non hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte in quanto, come rilevato dal giudice di appello, non era stata proposta una domanda di accertamento di una concorrente responsabilità di altri soggetti e la decisione impugnata si fondava sulla mancata dimostrazione dell’esistenza di uno scontro tra veicoli, evidenziando la mancanza di prova sulla reale dinamica del sinistro.
L’ipotesi di omessa pronunzia – hanno chiarito dal Palazzaccio – ricorre solo nel caso di proposizione di una specifica domanda o istanza, al fine di sentir accertare una concorrente responsabilità dei protagonisti del sinistro. Siffatta domanda, nel caso in esame, non era pacificamente stata formulata, per cui la doglianza non poneva una questione di nullità della sentenza per omessa pronunzia, ma, al più, prospettava una ricostruzione alternativa del materiale probatorio al fine di sollecitare il giudice del merito a prendere in esame l’ipotesi di responsabilità concorrente. Da lì l’inammissibilità del ricorso.
La redazione giuridica
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