Gravidanza gemellare, un feto muore e il secondo riporta gravissimi danni

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Durante una gravidanza gemellare, un feto muore e il secondo nasce vivo ma con gravissimi danni alla salute.

I fatti

La gravida nel 1996 veniva ricoverata presso il Policlinico Universitario con gravidanza gemellare caratterizzata dal fatto, evidenziato dalla ecografia, che uno dei due gemelli era sproporzionato rispetto all’altro.

Nel corso della degenza venivano eseguite alcune ecografie e, con la terza, emergeva che uno dei due feti era privo di attività cardiaca. Seguiva taglio cesareo e la costatazione che uno dei due gemelli era morto e che il secondo era in gravi condizioni ed aveva un aspetto cianotico. Risultò poi aver subito una forte carenza di ossigeno che aveva gravemente inciso sulla sua salute e che ha comportato altresì due interventi chirurgici addominali.

I genitori dei gemelli instaurano azione presso il Tribunale di Modena nei confronti della Azienda Ospedaliera Universitaria attribuendogli sia la morte del gemello che la grave invalidità che aveva colpito l’altro nato vivo, ma con gravissimi danni alla salute, compresa una particolare cecità. Sostengono che i medici non si sarebbero accorti del fatto che uno dei due gemelli era morente e che l’altro gemello donava a costui il proprio sangue, per trasfusione feto fetale, privandosene a sua volta. Questa situazione era riscontrabile dalle ecografie che avrebbero dovuto indurre i sanitari ad una maggiore attenzione nonché ad un più accurato monitoraggio della gestazione.

Il Tribunale di Modena ha rigettato la domanda di risarcimento per la morte del gemello, mentre ha parzialmente accolto le domande per l’invalidità di quello nato vivo. La Corte d’Appello ritocca in parte gli importi liquidatori, fermo il resto, ma i danneggiati non ritengono corretta la decisione.

La decisione della Corte di Appello

Riguardo la morte del gemello, la Corte di Appello, previa CTU, ha confermato la assenza di responsabilità dell’azienda ospedaliera. Ha concluso nel senso che “il gemello più debole sarebbe comunque morto, anche ove si fosse intervenuti prima, in quanto aveva contratto patologie che lo avrebbero comunque condotto al decesso e che, nel caso di gravidanza gemellare monocoriale, quali quella in questione, il tasso di tale mortalità è molto alto”.

Riguardo i danni subiti dal gemello nato vivo, i Giudici di appello – anche qui – seguono le conclusioni del CTU e del primo Giudice secondo cui “anche un intervento tempestivo non avrebbe evitato i danni, ma li avrebbe semmai ridotti: il feto sarebbe nato con malformazioni gravi anziché gravissime”.

Il CTU ha affermato che “anche ove i sanitari avessero agito tempestivamente, ossia anticipando il taglio cesareo, ciò non avrebbe evitato gravi danni al neonato, salvo il fatto che la stima di tali danni, o meglio del differenziale tra il danno effettivamente subito e quello che il feto avrebbe riportato in caso di condotta tempestiva, era difficile se non impossibile da stimare”. Ergo, il primo Giudice ha effettuato una stima equitativa, supponendo che, anziché una invalidità nel 100%, il neonato ne avrebbe riportata una dell’80% e ha quindi stimato il danno in base a tale differenziale, operando però una riduzione ulteriore sulla base del fatto che la situazione in cui i medici si trovavano era assolutamente aleatoria e dunque non era facile la scelta del momento e del modo con cui intervenire.

Il ricorso in Cassazione

Come detto, la decisione non viene ritenuta corretta e in Cassazione, attraverso numerose e articolate censure, viene contestato – in sintesi – l’an e il quantum debeatur, oltre alla errata applicazione delle regole inerenti il nesso causale e la distribuzione degli oneri probatori.

In questa sede, per quanto di interesse, e per sinesi espositiva, vengono analizzate unicamente le questioni inerenti la morte del feto e i danni fisici subiti dal gemello nato vivo.

Secondo i ricorrenti – riguardo la morte del feto – nonostante il CTU abbia concluso che, ove anche vi fosse stato un tempestivo intervento, il feto sarebbe comunque morto, era onere dei convenuti fornire la prova di tale assunto, cioè la prova che il feto sarebbe morto comunque. Ciò in quanto la prova costituita dalla consulenza tecnica era basata su considerazioni meramente probabilistiche e come tali insufficienti a dimostrare il nesso di causalità. Sostengono che, nel caso di inadempimento contrattuale, il nesso di causa non va dimostrato con il criterio controfattuale, neanche con il criterio del più probabile che non, tipico della responsabilità aquiliana, quanto piuttosto con quello della vicinanza della prova.

La Cassazione respinge tutte le censure (Cassazione civile, sez. III, 31/07/2024, n.21511).

Gli oneri probatori

Non vi è stata errata distribuzione degli oneri probatori e non spettava ai convenuti provare che il feto sarebbe comunque morto.

Riguardo i danni subiti dal gemello nato vivo, i ricorrenti contestano la valutazione del CTU, affermando che dagli atti non risultava affatto che il feto era cerebroleso sin da prima della morte del suo gemello e ritengono che la prova che invece lo fosse doveva competere all’azienda convenuta. Contestano anche la quantificazione del danno biologico.

I Giudici di merito hanno correttamente applicato la regola sul nesso causale e, in base ad essa, hanno ritenuto che gravasse sui creditori della prestazione, e dunque sui ricorrenti, la prova che l’inadempimento era stato la causa del danno lamentato: regola che vale sia per l’evento costituito dalla morte di uno dei due gemelli, sia per l’evento costituito dai danni subiti dal gemello sopravvissuto.

Riguardo, infine, alla “impossibilità” affermata dal CTU di stimare l’invalidità biologica temporanea, e fatta propria da entrambi i Giudici di merito, essa costituisce un giudizio di fatto, basato sulla considerazione della difficoltà di stimare il danno differenziale e non vi è stata omessa pronuncia né dei Giudici né del CTU su tale questione, in quanto entrambi hanno tenuto in considerazione la richiesta di risarcimento del danno biologico temporaneo, ma hanno ritenuto di non poterla accogliere data la difficoltà di stimare tale danno.

Ovverosia: i Giudici hanno ritenuto difficile stimare quanta parte di quel danno potesse essere attribuita ai sanitari, atteso che, anche ove fosse stato corretto l’intervento, un danno biologico temporaneo si sarebbe prodotto comunque. Il differenziale è stato comunque stimato dal Giudice di merito, in termini equitativi.

Confermata la decisione di secondo grado.

Avv. Emanuela Foligno

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