Nulla la delibera assembleare che intima il pagamento dei costi di riscaldamento al condomino che distacca le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune

Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto. Lo ha ribadito con una recente sentenza (n. 15932/2019) la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato da un condomino nell’ambito di un contenzioso con il proprio condominio in materia di costi di riscaldamento.

Nel 2010 il ricorrente si era opposto, con atto di citazione, al decreto ingiuntivo emesso in favore del proprio condominio che, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi relativi ai due esercizi precedenti, aveva deliberato a suo carico una spesa per costi di riscaldamento di circa 27.000 euro.

L’opponente chiedeva, inoltre, che il Tribunale accertasse la legittimità del distacco dall’impianto comune di riscaldamento dei termoconvettori presenti nelle quattro unità abitative di sua proprietà, nonché la nullità di tutte le deliberazioni condominiali successive all’ottobre 2005, data dell’avvenuto distacco, nella parte in cui gli addebitavano le spese di consumo dei termoconvettori.

Il tutto con conseguente condanna del condominio alla restituzione delle somme incassate dal 2005 a titolo di quota di consumo fisso dei termoconvettori (euro 12.448,41).

Il giudice di prime cure aveva rigettato le pretese dell’attore sostenendo che il distacco posto in essere non fosse stato preliminarmente autorizzato dall’assemblea. Anche in sede di appello la Corte territoriale – dopo aver evidenziato che nel caso in esame non si verteva in materia di nullità, bensì di annullabilità delle deliberazioni – affermava che neppure la nullità poteva dedursi dalla pretesa violazione del diritto soggettivo dell’appellante. Ciò in conseguenza della mancata autorizzazione al distacco, posto che l’assemblea non era mai stata investita di tale questione, contrariamente a quanto previsto dal regolamento condominiale.

La Suprema Corte, invece, ha ritenuto fondati i motivi di impugnazione del condomino, cassando la sentenza di appello con rinvio alla Corte territoriale per una nuova pronuncia. Gli Ermellini, in particolare, hanno chiarito che in tema di condominio negli edifici, è nulla la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali cui non sia comune, né siano serviti dall’impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese.

La redazione giuridica

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