Riconosciuta in via definitiva la responsabilità del medico per il decesso del paziente visitato poche ore prima e dimesso senza il sospetto di infarto
Con l’ordinanza n. 20754 la Cassazione si è pronunciata, per la seconda volta, sul procedimento scaturito dal decesso di un uomo avvenuto per collasso cardiocircolatorio poche ore dopo che il medico di guardia presso il Pronto Soccorso in cui si era recato lo aveva visitato a seguito di un malore e lo aveva dimesso “con diagnosi tranquillizzante, senza sospettare la possibilità di infarto e senza sottoporlo alla necessaria osservazione”.
La moglie aveva agito in giudizio, in proprio e per contro dei figli minori, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. Il Tribunale, in primo grado aveva accolto la pretesa, condannando il camice bianco e l’Azienda sanitaria a pagare in solido una cifra pari a 772 milioni di lire.
La Corte di appello, rinnovata la c.t.u. medico-legale, aveva riformato la sentenza di primo grado respingendo la domanda risarcitoria nei confronti del medico, ma la Cassazione aveva annullato la pronuncia affermando “la contraddittorietà e la apoditticità della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso che la condotta del sanitario fosse censurabile sotto il profilo della negligenza e della imperizia e che avesse avuto incidenza causale nella morte del paziente”.
Nel valutare nuovamente il caso, il Collegio territoriale, esaminata la posizione del medico anche alla luce della ulteriore c.t.u. disposta in sede di rinvio, ne aveva affermato la responsabilità, ritenendo la condotta del sanitario censurabile e “legata da un nesso di causalità all’evento letale verificatosi”.
La vicenda era quindi approdata nuovamente in Cassazione, dove, tra i vari motivi di doglianza, la compagnia assicurativa del professionista aveva denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la circostanza che i consulenti d’ufficio nominati in sede di rinvio “avevano evidenziato che il controllo del dosaggio enzimatico in uso all’epoca dei fatti non avrebbe potuto offrire risultati prima di quattro-otto ore dal prelievo” e pertanto, quand’anche fosse stato effettuato da dottore, l’esito non sarebbe stato disponibile nell’arco di poco più di due ore intercorso fra il primo accesso del paziente e il suo decesso, con la conseguenza che “la dedotta omissione del medico risultava comunque irrilevante sul piano causale”.
Gli Ermellini, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo sul punto il ricorso in quanto infondato.
La Corte d’appello aveva infatti ha dato atto che all’epoca occorrevano 4-8 ore per rinvenire gli enzimi a libello ematico, ma aveva anche mostrato di ritenere non decisivo tale elemento al fine di escludere la possibilità di diagnosticare l’infarto e, con essa, la necessità di disporre l’osservazione ospedaliera del paziente.
Il Collegio territoriale, in particolare, aveva dato conto delle risultanze delle consulenze effettuate nel corso del giudizio civile (oltrechè della consulenza fatta svolgere dal P.M. nel procedimento penale), evidenziando come la situazione esistente all’atto del primo ingresso della vittima in ospedale -“dolore toracico severo e prolungato, storia clinica, esame ECG recante alterazioni equivoche”- imponesse l’osservazione ospedaliera del paziente, pur a fronte dell’impossibilità di disporre tempestivamente del dosaggio degli enzimi, concludendo che – per un verso – “appare illogico sostenere che la causa più probabile della morte sia da ricondurre ad un evento improvviso e perciò imprevedibile (tale da non poter essere fronteggiato nemmeno se il paziente fosse stato trattenuto in ospedale) e non piuttosto ad una patologia cardiaca” e – per altro verso- che “una diversa condotta del medico -improntata ad un adeguato controllo del paziente- avrebbe consentito l’adozione di tempestive misure terapeutiche al primo insorgere di segni che deponessero per un infarto miocardico acuto e, pertanto, avrebbe potuto con buone probabilità evitare il decesso”.
La redazione giuridica
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