Respinta la richiesta di 500mila euro di una donna rimasta incinta a cui la Asl aveva negato il farmaco contraccettivo. Per il giudice impossibile stabilire se la gravidanza fosse scaturita effettivamente da quel rapporto sessuale

Il Tribunale civile di Teramo ha respinto, dopo una causa durata 6 anni, la richiesta di risarcimento di una donna che aveva citato la locale Asl per averle negato la pillola del giorno dopo costringendola ad affrontare una gravidanza non voluta.

La vicenda risale al 2006 quando, a seguito di un rapporto sessuale, la giovane si accorge della lacerazione del profilattico del partner e – preoccupata da una possibile gravidanza – si reca in vari presidi sanitari per richiedere il farmaco usato come metodo di contraccezione di emergenza durante le 72 ore successive  al rapporto; ma la pillola le viene negata in quanto, secondo l’Azienda sanitaria, la donna si rifiuta di sottoporsi a visita, come stabilito dal protocollo che regola la distribuzione del farmaco.

La donna rimane effettivamente incinta ma decide, assieme al partner, di non riconoscere il bambino e nel 2009 si rivolge ad un legale per intentare una causa contro l’Asl chiedendo 500mila euro di risarcimento danni.

Nelle ore scorse è arrivata la sentenza del Tribunale che, sulla base di una consulenza medica, ha stabilito che “non è possibile stabilire un qualsivoglia attendibile grado di probabilità che la gravidanza in questione possa essere scaturita proprio da quel rapporto sessuale”. Inoltre, spiega il giudice, “la ricorrente non ha indicato in cosa consisterebbe il danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa asseritamente patito. E ciò tenuto conto altresì che, nella concreta fattispecie che ci occupa, particolarmente intenso deve ritenersi l’onere di allegazione quanto al danno ove si consideri che l’evento che si assume dannoso, ovvero la nascita di un figlio sano, non lo è certo di per sé”.

“Deve rilevarsi che la ricorrente – scrive ancora il giudice – per quanto riguarda i danni asseritamente patiti ha fatto unicamente riferimento alle categorie astratte del danno morale, biologico, esistenziale, patrimoniale ed alla vita di relazione senza tuttavia allegare alcunchè in punto di fatto in ordine all’effettiva consistenza dei danni che ritiene di aver subito mentre, come è noto, tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale devono essere compiutamente introdotti nel thema decidendum e probandum nella loro concreta esistenza sul piano fattuale”.

 

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