Scontro frontale mortale, responsabilità penale e civile

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In data 27 gennaio 2003 si verificava, sulla strada statale n. 114 nel Comune di Messina, un tragico scontro frontale tra la vettura condotta dal proprietario De.Lu., assicurato dalla società Sara, a bordo della quale viaggiava come trasportato Ma.Co., e la vettura di proprietà di Ma.Ca., condotta nell’occasione da Ca.Gi., assicurata Unipolsai Assicurazioni. Nello scontro frontale entrambi i conducenti riportarono lesioni personali, mentre il trasportato Ma.Co. perdeva la vita.

La vicenda giudiziaria

Si apriva un processo penale a carico di Ca.Gi., terminato con una sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione (confermata in Appello) e con la condanna dello stesso, unitamente all’assicurazione, al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, previa concessione di una provvisionale di 30.000 euro in favore delle parti civili costituite.

A questo punto alcuni familiari della vittima morta nello scontro frontale (cioè i genitori e i fratelli) convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, De.Lu., Ma.Ca., Ca.Gi. e le rispettive società di assicurazioni affinché fossero condannati al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da loro subiti.

Milano Assicurazioni chiedeva e otteneva la chiamata in causa del Comune di Messina, sul rilievo che l’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte del Ca.Gi. fosse da attribuire alla presenza di una grande buca sul manto stradale. Nel corso del giudizio di primo grado gli attori stipularono un atto di transazione con la società di assicurazione Sara in relazione ai danni asseritamente riconducibili alla colpa del conducente De.Lu., nel quale accettarono la somma di 100.000 euro complessivi, sul presupposto della sussistenza di una responsabilità del De.Lu. nella limitata misura del 20%.

Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere tra gli attori e i convenuti De.Lu. e Sara Assicurazioni. Accoglieva la domanda nei confronti degli altri convenuti e, riconoscendo la spettanza del solo danno non patrimoniale, condannò la Ma.Ca., il Ca.Gi. e la Milano Assicurazioni al pagamento della somma di 180.000 euro in favore di ciascuno dei genitori, detratti gli acconti già ricevuti, della somma di 80.000 euro ciascuno in favore dei fratelli, sempre con detrazione degli acconti già ricevuti; rigettava la domanda della Milano Assicurazioni nei confronti del Comune di Messina.

Il processo di Appello

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 19 dicembre 2019, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti nella determinazione del sinistro (De.Lu. e Ca.Gi.) e rimodulava di conseguenza le somme risarcitorie.

La Corte di Appello si è innanzitutto occupata del problema della ricostruzione delle rispettive responsabilità, anche alla luce del vincolo di cui all‘art. 651 c.p.p. conseguente alla condanna penale irrevocabile pronunciata a carico del Ca.Gi.
I Giudici hanno osservato che l’accertata responsabilità penale di quest’ultimo non precludeva l’accertamento di una concorrente responsabilità anche di altri soggetti. Nel caso specifico, infatti, pur avendo il Ca.Gi. viaggiato contromano, cioè invadendo l’opposta corsia, doveva ritenersi pacifica l’esistenza di una responsabilità anche in capo all’altro conducente De.Lu., colpevole di aver circolato ad una velocità inadeguata rispetto ai luoghi, tanto da lasciare sull’asfalto una traccia di frenata di ben 14 metri.

Il ricorso in Cassazione

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Messina propone ricorso principale l’Unipolsai Assicurazioni lamentando motivazione contraddittoria e illogica.

Osserva la società ricorrente che gli eredi Ma.Co. avevano in origine avanzato domanda risarcitoria nei confronti di entrambi i conducenti. Successivamente, essi avevano transatto la vertenza con la società Sara Assicurazioni.

La censura è corretta (Cassazione Civile, sez. III, 25/01/2024, n.2426).

Il Tribunale di Messina, nell’erroneo convincimento che la sentenza penale di condanna del Ca.Gi., unico imputato, facesse stato anche nel giudizio civile, riteneva che il sinistro si fosse verificato per esclusiva responsabilità di quest’ultimo.

La Corte d’Appello, correggendo quell’errore, ha ripartito la responsabilità in misura paritaria. In tal modo, però, essa commetteva un diverso errore, consistente nell’emettere una pronuncia di condanna, nei confronti di Unipol e dei suoi assicurati, per l’intera somma del risarcimento, anziché per la metà.

La sentenza di secondo grado è partita dalla corretta premessa secondo cui a seguito della transazione parziale era intervenuto lo scioglimento del vincolo di solidarietà (art. 1311 c.c.), ma ha invece condannato la ricorrente all’intero risarcimento, quando invece tale condanna non avrebbe potuto superare la quota del 50%.

Una volta rideterminate, infatti, le rispettive quote di responsabilità nel senso di una parificazione tra i due conducenti, la Corte di Messina non avrebbe potuto condannare l’Unipolsai (unitamente al proprietario e al conducente), come invece ha fatto, al risarcimento dell’intero danno detratte le somme già ricevute a titolo di transazione e di provvisionale. Ma avrebbe dovuto, correttamente, condannare le parti suindicate (cioè i debitori rimasti) al pagamento della metà del danno complessivo, a prescindere dalla transazione, la quale andava a coprire la quota di responsabilità del conducente De.Lu., nella specie ritenuta pari alla meta.

Avv. Emanuela Foligno

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