La Corte di Cassazione ha ribadito quali sono le condizioni perchè sia da considerdarsi valida una segnalazione come cattivo pagatore

Deve esserci un congruo preavviso perchè una persona possa essere registrata come un cattivo pagatore. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione – Sez. I civile – con l’ordinanza n. 14685 del 13 giugno 2017. Gli ermellini hanno analizzato il caso di un cliente che, per un disguido tecnico che aveva causato un ritardo nel versamento, era stato inserito nella lista dei cattivi.
Per la Suprema Corte, l’intermediario finanziario aveva però l’obbligo di trasmettere con congruo anticipo l’intenzione dell’ “imminente registrazione dei dati” in un sistema di informazioni creditizie.
La Corte Costituzionale ha ribadito quindi qual è la condizione essenziale, perchè un uomo possa essere considerato un cattivo pagatore. E’ infatti necessario che sia preventivamente messo a conoscenza di questa possibilità. E’ quindi opportuno che l’avviso giunga al destinatario ed anche per tempo. In modo che il cittadino possa intervenire per versare la somma che gli viene contestata.
Evidente è il richiamo al principio secondo cui “l’onere di preventivo avvertimento di cui alla norma dell’articolo 4, comma 7, della Delibera del Garante Privacy 16 novembre 2004 n. 8, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario”. Se entro il periodo di preavviso il cittadino non regolarizza la propria posizione, a quel punto lo si può legittimamente segnalare come cattivo pagatore. Con tutte le negative conseguenze che ne derivano, ad esempio nei successivi tentativi di accesso al credito.
 
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