Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta si consuma allo scadere del termine dei 90 giorni successivi all’originario termine tributario

La vicenda

Il Tribunale di Roma aveva accolto l’istanza presentata personalmente dall’imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1-bis, avente ad oggetto la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Contro tale ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in riferimento all’art. 2 c.p., comma 1, art. 7, comma 1, CEDU, e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, per aver la corte d’appello erroneamente rigettato la richiesta di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La fattispecie contestata  – osservava il difensore – è stata introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015, in vigore dal 22/10/2015 e, per l’anno di imposta 2014, il termine di presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, originariamente fissato al 31/07/2015, era stato prorogato al 21/09/2015 dal D.P.C.M. 28 luglio 2015.

Ebbene, nel capo di imputazione la data del commesso reato era stata indicata nel 21/12/2015, che era il risultato dell’aggiunta aritmetica di 90 giorni, operata sull’originaria data di scadenza del 21/09/2015, in forza dell’applicazione del termine di tolleranza previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, a tale data non esisteva una fattispecie incriminatrice che punisse l’omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta; invero, la “retrodatazione” degli effetti del termine di tolleranza a una data in cui il fatto non costituiva reato violerebbe i precetti di cui all’art. 2 c.p., comma 1, e art. 7, comma 1, CEDU.

Ma il ricorso è stato dichiarato infondato dai giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 36389/2019).

Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1-bis, punisce “chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro cinquantamila”; la norma è stata introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 5, comma 1, lett. a), in vigore dal 22 ottobre 2015.

Si tratta di una nuova incriminazione, posto che in precedenza, il fatto in essa descritto non era previsto dalla legge come reato.

Correttamente il difensore dell’imputato aveva evidenziato che per l’anno di imposta 2014, il termine di presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, originariamente fissato al 31/07/2015, era stato prorogato al 21/09/2015 dal D.P.C.M. del 28 luglio 2015.

Ma è stata giudicata, tuttavia, priva di pregio la tesi secondo cui al momento della scadenza (21/09/2015), il fatto non era previsto dalla legge come reato, essendo la fattispecie incriminatrice entrata in vigore il 22/10/2015. Invero, in forza del termine di tolleranza di 90 giorni, previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2, il reato si era perfezionato il 21/12/2015, ossia alla scadenza dei 90 giorni, decorrenti dall’originaria data di scadenza del 21/09/2015.

A tale conclusione, i giudici della Suprema Corte, sono giunti confermando quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente – ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, comma 2, – per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma 1 del citato art. 5” (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017 – dep. 21/04/2017).

La decisione

Coerentemente con questa interpretazione, è stato anche affermato che il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016 ; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016).

In definitiva, i giudici della Suprema Corte hanno riconfermato il seguente il principio di diritto: “il delitto di omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta si consuma, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2, allo scadere del termine dei 90 giorni successivi all’originario termine tributario”.

La redazione giuridica

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