La possibilità di dare il doppio cognome è stata oggetto, negli anni, di diverse pronunce che hanno arricchito la giurisprudenza a questo proposito

Con la sentenza della Corte costituzionale numero 286/2016 ha fatto il punto sulla possibilità di dare il doppio cognome.

Infatti, non tutti sanno che oggi i figli non ricevono per forza solo il cognome paterno: si è infatti previsto che al cognome del padre si possa affiancare anche quello della madre, che quindi può oggi essere attribuito a tutti i bambini.

La sentenza della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del codice civile che non prevedevano questa opportunità. Tuttavia, non è in realtà stata seguita da alcuna legge specifica sull’argomento.

Una carenza, questa, alla quale ha posto rimedio il ministero dell’Interno.

Con la circolare numero 1/2017, il Ministero ha sollecitato i sindaci a fornire le direttive necessarie ai loro uffici di stato civile al fine di garantire l’applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale.

La circolare, inoltre, invita ad accogliere le richieste dei genitori che intendono dare il doppio cognome ai figli.

Il doppio cognome può essere attribuito, naturalmente, anche ai figli di coppie non sposate e ai figli adottivi.

Tuttavia, la questione non è così semplice e presenta alcune complessità.

Dato per assodato che il cognome paterno non può essere eliminato, ci si è chiesti, ad esempio, se la madre possa dare al figlio il proprio cognome, aggiungendolo a quello del padre, anche senza il consenso di quest’ultimo.

Il TAR del Lazio si è espresso a questo riguardo con la sentenza numero 11410/2018.

In particolare, si è affermato che la richiesta di modifica del cognome del figlio minore è un atto civile che i genitori possono presentare solo nell’esercizio della rappresentanza legale, con il consenso congiunto. Questo però, salvo solo il caso in cui la madre o il padre sia stato privato della potestà genitoriale.

Laddove non vi sia accordo sul doppio cognome, lo stesso non può essere attribuito dall’ufficio, ferma restando la possibilità per ciascuno dei genitori di ricorrere senza formalità al giudice civile.

Se invece l’accordo c’è, è sufficiente renderlo palese all’ufficiale di stato civile.

Questi registrerà il nome del figlio con i due cognomi. Non sono necessari particolari documenti e la volontà può essere manifestata oralmente.

Va inoltre ricordato che, anche nell’ipotesi in cui si decida di dare il doppio cognome, l’ordine non può essere invertito ma è prestabilito. Infatti, il cognome della madre si aggiunge in coda a quello del padre.

Infine, il cognome del padre resta ineliminabile. Pertanto, l’unica scelta concessa ai neogenitori è quella di aggiungere il cognome materno a quello paterno.

Se invece il bimbo è figlio di una coppia non sposata e il padre non lo riconosce, egli non potrà acquisire che il cognome della madre.

 

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