Una sentenza della Cassazione ha fornito chiarimenti sulle ferie non autorizzate e sulle circostanze in cui queste comportino il licenziamento

Godere di ferie non autorizzate costituisce una assenza ingiustificata, ma il licenziamento è sempre lecito?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12205 del 14 giugno 2016, ha fornito alcune precisazioni in tema di licenziamento del lavoratore per ferie non autorizzate.
Infatti, in caso di licenziamento per ferie non autorizzate, va valutata la proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata.
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Perugia aveva rigettato la proposta di un lavoratore di impugnare il proprio licenziamento.

Questi era stato licenziato per assenza ingiustificata avendo usufruito di ferie non autorizzate.

L’uomo si era assentato per malattia, preannunciando ai datori di lavoro che avrebbe poi usufruito delle ferie che avanzava.
La ragione era che aveva “necessità di tempo libero per frequentare un corso e per sottoporsi a terapie”.
La società datrice di lavoro, però, non aveva dato il proprio assenso alle ferie.
Nonostante ciò, il lavoratore ne ha comunque usufruito e pertanto, la società gli aveva contestato l’assenza ingiustificata.

Per la Corte d’Appello, non sussiste “alcun diritto a mutare il titolo dell’assenza da malattia a ferie per evitare la decorrenza dei periodo di comporto”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il lavoratore aveva fatto ricorso in Cassazione.
A suo avviso, la società aveva autorizzato la fruizione delle ferie, con la conseguenza che il licenziamento non poteva considerarsi legittimo.
La Corte di Cassazione riteneva quindi di dare ragione al lavoratore accogliendone il ricorso.
Per i giudici, infatti, vale il principio secondo cui “la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione”  deve essere effettuata “in riferimento a tutte le circostanze del caso concreto”.
Devono insomma essere tenute in considerazione le “specifiche modalità del rapporto”, nonché le intenzioni del lavoratore.

La condotta sanzionata deve sempre rientrare nella nozione di “giusta causa” di licenziamento.

Nel caso di specie, pertanto, il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che il lavoratore stesso aveva richiesto l’autorizzazione alle ferie.
Non solo, tale richiesta era stata anche “motivata con riferimento ad esigenze obiettive”.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello.
 
 
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