La Cassazione si è pronunciata sul genitore che non versa l’assegno per il figlio specificando se da non è sposato viola gli obblighi di natura economica.

Secondo la sezione penale dalla Corte di Cassazione, chi non versa l’assegno per il figlio, se non è sposato, non viola gli obblighi dell’art. 3 della legge n. 56/2006. L’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, infatti, non sempre è reato.
Il caso esaminato dagli Ermellini è quello della Corte d’appello di Trieste, in cui i giudici hanno ribaltato parzialmente la sentenza di primo grado. Di fatto, hanno condannato un uomo per responsabilità penale, in violazione all’art.3 della legge del 2006.
Secondo la Corte d’appello, l’uomo aveva violato gli obblighi di natura economica, nell’ambito di un procedimento di separazione dei genitori e affidamento dei figli. L’uomo avrebbe, infatti, versato solo 150 euro mensili, a fronte delle 350 stabilite dal Tribunale per i Minorenni. E non avrebbe versato il 50% delle spese mediche e straordinarie.
L’uomo aveva impugnato la sentenza sottolineando che, a causa di due mutui, doveva pagare mensilmente 2.100 euro, delle quali 750 erano a carico dell’ex convivente. Pertanto, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna perché il fatto, oggetto di contestazione,  non è previsto dalla legge come reato.
Inoltre ha sottolineato che doveva escludersi la legge citata si riferisse anche alla violazione degli obblighi di natura economica, derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. Perché l’uomo e la donna non erano stati sposati.

Genitori coniugati e conviventi: le differenze

In caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, si applicano tutte le disposizioni previste dalla L. n. 54 del 2006.
Per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati, invece, il riferimento non è quello agli obblighi civili di cui all’art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale.
Inoltre, trattandosi di parziali ritardi nell’adempimento, da parte del padre, non sussisteva nemmeno la violazione degli obblighi familiari (di cui all’art. 570 c.p.). Da qui l’annullamento della sentenza di condanna nei confronti dell’uomo, “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, con la pronuncia n. 2666 del 19 gennaio 2017.
 
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