La notifica fiscale è valida se il consegnatario si è dichiarato titolato a riceverla e ha firmato la ricevuta, anche se ha rapporti di natura provvisoria o precaria con il destinatario

Aveva impugnato la cartella di pagamento dell’imposta di registro relativa a una scrittura privata. Il ricorso era basato sul difetto di notifica fiscale dell’avviso di liquidazione. Tale atto, infatti, era stato consegnato alla collaboratrice di uno studio commerciale situato al piano di sopra nello stabile di residenza dell’uomo.

La Commissione Tributaria della Puglia aveva accolto il ricorso del contribuente. La consegna era intervenuta “nelle mani di persona non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l’intimato”. La lavoratrice dello studio, infatti, non era né persona di famiglia né addetta alla casa o all’ufficio del destinatario della notifica.

La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, pronunciandosi sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ha ribaltato il verdetto sancendo la validità della notifica.

Con l’ordinanza n. 7638/2018 gli Ermellini hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la notifica va eseguita nel luogo di residenza del destinatario; questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

La norma però non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche; purché si tratti di luogo posto nel Comune in cui il destinatario ha la residenza.

Nel caso esaminato, l’atto indirizzato al contribuente nel suo domicilio fiscale, era stato consegnato dal messo notificatore a persona dichiaratasi “collaboratrice ed autorizzata al ritiro”. La donna aveva anche apposto la propria sottoscrizione per ricevuta. In tal modo, secondo la Cassazione, aveva dato atto del compimento degli adempimenti della sequenza del procedimento notificatorio prevista dalla legge.

Era infatti obiettivamente da escludere ogni possibilità di confusione fra il luogo dove in contribuente aveva la sua abitazione, e quello dove aveva l’ufficio.

Per la Cassazione, spetta al destinatario dell’atto che contesti la validità della notificazione, l’onere di provare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario; o l’occasionalità della presenza dello stesso.

Inoltre, non c’è alcun obbligo per l’agente notificatore di indagare sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario in ordine ai suoi rapporti con il destinatario; al riguardo sono sufficienti rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, che facciano presumere che il destinatario venga reso edotto dal consegnatario dell’eseguita notificazione.

 

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