Onere probatorio in presenza di malattia professionale non tabellata

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La Corte d’Appello ha rigettato la domanda del lavoratore inerente il riconoscimento della malattia professionale motivando non assolto l’onere probatorio trattandosi di malattia non tabellata.

Il DVR può essere acquisito dal CTU anche se non prodotto dalle parti (Cassazione Civile, sez. lav., 15/05/2024, n.1347).

La vicenda

La Corte di Appello di Venezia ha riformato la decisione di primo grado e, per l’effetto, ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale in relazione alla patologia (sindrome del tunnel carpale bilaterale) sofferta dal ricorrente, dipendente di Poste Italiane, con mansioni di portalettere.

I Giudici hanno escluso l’ipotesi di lavorazione tabellata, in particolare di quella di cui alla voce 78, lett. i), del DM 9 aprile 2008: “Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo”, avuto riguardo alla dedotta attività di portalettere, svolta con l’ausilio di motomezzi.

Tale decisione è stata presa sulla base delle risultanze della CTU, rinnovata in sede di appello e condivisa “siccome fondata su dati oggettivi adeguatamente sviluppati sulla base di considerazioni scientificamente corrette“, ma oltre a ciò i Giudici di secondo grado hanno tenuto in considerazione il diverso onere probatorio in presenza di situazioni che esulano dal sistema tabellare, ritenendo non provata l’origine professionale della malattia.

Le conclusioni della Corte di Appello sono corrette

Nello specifico, la Corte veneta ha escluso che operasse il cd. “sistema tabellare”, in base al quale il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Difatti, affinché operi la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’INAIL – che la malattia sia stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro, è necessario che il lavoratore non solo abbia contratto una malattia tabellata ma, altresì, che sia adibito a lavorazione tabellata (o comunque sia esposto al rischio ambientale provocato da quella lavorazione).

Ebbene, i Giudici hanno escluso la ricorrenza della seconda situazione e, correttamente, hanno onerato il lavoratore di provare il nesso eziologico tra la malattia e la condizione lavorativa, e tratto le relative conclusioni in difetto della relativa dimostrazione.

L’utilizzo del DVR da parte del CTU

Riguardo l’utilizzo del DVR (non prodotto dalle parti ma acquisito dal CTU), premesso il suo valore non determinante ai fini della decisione, gli Ermellini richiamano le Sezioni Unite n. 3086 del 2022, che hanno affermato il principio di diritto per cui “in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio”.
In particolare il consulente “può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico –, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio”.

In questa ottica, il DVR dimostrativo dei livelli, in generale, di esposizione a rischio dei dipendenti delle Poste, poteva essere acquisito dal Consulente, non sconfinando dal mandato conferito.

Avv. Emanuela Foligno

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