Dovrà pagare circa 67 mila euro, il padre accusato dalla figlia di essere stato assente, di averle fatto mancare l’affetto, il sostegno economico e soprattutto di aver violato i suoi doveri di genitore

La responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione gravano su entrambi i genitori non certo solo su quello convivente, e tano meno, addirittura, solo su quello più attivamente presente col figlio.

La vicenda

A dare avvio al procedimento dinanzi al Tribunale di Messina era stato una figlia, la quale chiedeva la condanna del proprio padre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, derivati dalla violazione, da parte di quest’ultimo, dei suoi obblighi di genitore (in particolare, quello di mantenere, istruire ed educare la prole).

L’assenza della figura paterna aveva comportato nella giovane ragazza un grave disagio morale e psicologico, con forti ripercussioni sulla sua serenità personale, sullo sviluppo della sua personalità e la decisione di interrompere anticipatamente gli studi, precludendosi la possibilità di realizzarsi al livello professionale. .

Per tali motivi, il Tribunale di Messina aveva condannato il genitore a versare in favore della figlia la somma complessiva di 67 mila euro circa, a titolo di risarcimento danni.

La decisione confermata in appello, è stata impugnata con ricorso per Cassazione.

A detta del padre anche la madre doveva ritenersi inottemperante rispetto ai doveri propri di un genitore. Ma i giudici della Cassazione hanno subito ammonito il ricorrente ricordando che “la responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento agli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro genitore possa non aver correttamente adempiuto ai rispettivi doveri”.

Ed invero, “la responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione (tra cui quelli appena citati) gravano su entrambi i genitori non certo solo su quello convivente, e tano meno, addirittura, solo su quello più attivamente “presente”; di essi quindi ciascun genitore risponde integralmente.

Secondo il ricorrente in conseguenza della sua assenza come genitore, la madre sarebbe diventata l’unica a dover assumere in concreto l’obbligo di mantenere, istruire, ed educare il figlio e quindi, di intervenire tempestivamente al fine di porre in essere i rimedi adeguati, onde evitare i danni poi dalla stessa risentiti.

“L’assunto è manifestamente infondato”. E’ quanto si legge nella sentenza n. 14382/2019 della Cassazione.

Addirittura la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza gravano finanche sul genitore naturale che non abbia riconosciuto il figlio, a maggior ragione essi graveranno su quello che sia rimasto semplicemente “assente” cioè di fatto si sia sottratto all’adempimento dei suddetti obblighi senza alcuna ragione.  In tal caso quest’ultimo risponderà integralmente delle conseguenze del suo inadempimento. 

La redazione giuridica

Leggi anche:

IL DIRITTO AL TRASFERIMENTO PER MOTIVI PERSONALI VALE ANCHE PER I CONVIVENTI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui