Accolto il ricorso di un automobilista al quale era stata inflitta una sanzione amministrativa in ordine alla violazione di cui all’art. 146 comma 3 del Codice della strada, rilevata tramite il sistema denominato Vista Red

“L’esame dell’opposto verbale di accertamento consente di rilevare, nel contesto del medesimo, l’assenza degli estremi delle operazioni di taratura relative all’apparecchiatura denominata Vista Red, in particolare l’Ente che ha provveduto all’effettuazione di tali operazioni, il numero di protocollo e la data”.

Con questa motivazione il Giudice di Pace di Voghera ha accolto il ricorso presentato da un automobilista contro il verbale di accertamento emesso dalla Polizia stradale in ordine alla violazione di cui all’art. 146 comma 3 del Codice della strada.

In base a tale norma “il conducente del veicolo che prosegue nella marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 666.

Nel caso in esame, tuttavia, l’automobilista lamentava l’insufficienza della generica affermazione, nel verbale opposto, della sottoposizione del sistema di rilevamento dell’infrazione a verifica di corretto funzionamento.

Il Giudice di Pace ha inoltre specificato che la sentenza n. 113/2015 emessa dalla Corte Costituzionale, prescrive l’onere, a carico delle amministrazioni locali di indicare, all’interno del verbale, la data dell’effettuazione dell’ultima taratura annuale. Il verbale è stato quindi annullato.

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