I chiarimenti dell’Istituto sulla comunicazione delle valutazioni medico-legali relative alla documentazione presentata dal lavoratore in caso di assenza alla visita medica domiciliare

Nei casi di assenza alla visita  medica domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta datoriale, il lavoratore pubblico del Polo unico è tenuto a presentare o a trasmettere all’Istituto la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari. Lo chiarisce l’Inps con il messaggio  n. 1270 del 29 marzo scorso.
Il suddetto adempimento – specifica l’Istituto – riguarda anche i lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’Inps, nonché i lavoratori pubblici non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.
Nei predetti casi, infatti, l’Istituto, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto.

Viene quindi rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi.

A fronte della documentazione prodotta dal lavoratore, l’Ufficio medico-legale della Struttura dell’Istituto territorialmente competente provvede ad annotare le proprie valutazioni nell’apposito modello cartaceo, “Visita medica di controllo ambulatoriale”, da consegnare o trasmettere direttamente al lavoratore. Il lavoratore, in seguito, è tenuto a consegnare copia di tale modello al proprio datore di lavoro affinché questi adotti le decisioni di sua esclusiva competenza.
Il datore di lavoro, grazie al rilascio di una specifica funzionalità, può ottenere direttamente l’esito della valutazioni medico legali sul Portale dell’Istituto.  In particolare, i datori di lavoro pubblici, possono accedere al Portale con il proprio PIN dispositivo selezionare il servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”. Le amministrazioni pubbliche rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico, possono invece consultare anche gli esiti delle visite mediche di controllo disposte d’ufficio dall’Istituto.
La stessa funzionalità è messa a disposizione del datore di lavoro del settore privato che, in fase di richiesta di visita medica per i dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, avesse chiesto la disamina degli atti giustificativi.
Il messaggio, infine, precisa che l’Ufficio medico-legale della Struttura territoriale dell’Inps è sempre comunque tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza. La funzionalità descritta, infatti, comporta esclusivamente il venire meno, in capo al lavoratore, dell’onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro.
 
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