Si discute in materia di termini di prescrizione dell’azione di risarcimento da atto amministrativo illegittimo

La corte di Cassazione ha ribadito un principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui in caso di atto amministrativo illegittimo la prescrizione è quella decennale indicata dall’art. 2953 c.c., che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza l’abbia riconosciuta.

La vicenda

Poste Italiane Spa aveva presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva a sua volta, confermato la pronuncia del giudice di primo grado di accoglimento dell’atto di opposizione all’esecuzione forzata avanzato dalla controparte.
Quest’ultima aveva, opposto il titolo esecutivo ed il precetto a lei notificati dalla predetta società, in relazione all’importo oggetto di una condanna penale, per i fatti per i quali era stata accertata la sua responsabilità contabile con sentenza definitiva della Corte dei Conti depositata il 25.3.1994.
Ebbene il ricorso per Cassazione è stato accolto.
A detta dei giudici Ermellini, l’interpretazione offerta in sentenza dalla corte di merito era errata in quanto la L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 2, nel sancire che il diritto al risarcimento del danno si prescrive “in ogni caso” in cinque anni dalla data del fatto o dalla scoperta (se venga occultato), si riferisce all’azione di accertamento del fatto costitutivo della pretesa e della condanna ad esso conseguente.
La Suprema Corte di Cassazione, in casi simili a quello in esame, ha anche avuto modo di affermare che “l’azione di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo è assoggettata non già al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., ma al termine decennale della “actio iudicati” ex art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che abbia riconosciuto l’illegittimità dell’atto, a condizione però che il danno sia direttamente riferibile a tale illegittimità, il che si verifica quando la lesione della posizione giuridica accertata dal giudice amministrativo costituisce l’oggetto della domanda risarcitoria ” (cfr. Cass. 430/2019).
A tale principio il Supremo Collegio ha inteso darvi seguito dal momento che la “specialità” del regime prescrizionale va interpretata con riferimento all’inizio del giudizio di accertamento del diritto e declinata in relazione alla qualificazione della domanda proposta, ma non può valere a superare la disciplina ordinaria relativa agli effetti della sentenza di condanna passata in giudicato che ha definito “quel” giudizio, per la quale si applica l’art. 2953 c.c. e, dunque, il termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 6901/2015; Cass. SU 23397/2016; Cass. 2003/2017).

L’efficacia interruttiva della prescrizione

Rispondendo, poi, all’ulteriore quesito di diritto introdotto dalla ricorrente a motivo di ricorso, i giudici della Cassazione hanno colto l’occasione per offrire chiarimenti anche in ordine all’efficacia “interruttiva” della prescrizione di taluni atti.
Ebbene, il riferimento è ad un precedente arresto giurisprudenziale secondo il quale “un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni, nè l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato” (cfr. Cass. 16465/2017; Cass. 7820/2017; Cass. 15714/2018).
Nella fattispecie in esame, Poste Italiane aveva lamentato l’errore commesso dalla corte territoriale nell’aver negato del tutto che “tra la notifica della sentenza avvenuta in data 30.8.1994 ed anteriormente alla notifica del precetto avvenuta in data 3.4.2004 “, fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione, non avendo affatto esaminato le trattenute sulla pensione mensilmente effettuate dalla società peraltro, documentate nel giudizio di primo grado.
Ciò a detta della Cassazione costituisce vizio censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di merito.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
MULTA VALIDA ANCHE SE LA VELOCITA’ SUPERA DI 2 KM/H IL LIMITE CONSENTITO

- Annuncio pubblicitario -

1 commento

  1. Nel 1982 ho vinto un concorso pubblico dopo l’approvazione della graduatoria venivo escluso dalla nomina con provvedimento illegittimo con ricorso prima al tar e poi al consiglio di stato dopo 11 anni venni assunto con retrodatazione giuridica 1982 ed economica 1993 tramite il mio legale che ha agito verso il tribunale civile per il risarcimento dei danni dietro opposizione dell’avvocato dello stato il giudice dichiara la propria incompetenza riassunto il processo presso il tribunale amministrativo il giudice dichiara prescrizione extracontrattuale quinquennale al posto di decennale da provvedimento illegittimo in appello viene confermata la prescrizione quinquennale poicche nel processo amministrativo sono previsti due gradi di giudizio chi paga il danno da provvedimento illegittimo da me subito dopo 11 anni di sofferenze? Grazie.

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui