La pronuncia della Cassazione sul caso di un uomo accusato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale dopo essere fuggito a un controllo

Duecento euro di ammenda. Questa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la condanna inflitta in primo grado a un uomo accusato del reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. L’uomo era stato fermato per un controllo dai Carabinieri, in orario notturno, ma si era dileguato, insieme a un’altra persona, sottraendosi alla consegna dei documenti ed all’identificazione. Era stato riconosciuto da uno dei carabinieri, da molti anni in servizio nel paese, che aveva escluso di averlo confuso con il fratello gemello  – il quale, peraltro, in quel periodo ed a quell’orario, non avrebbe potuto trovarsi fuori dalla propria abitazione, in quanto sottoposto a misura cautelare – per il diverso taglio di capelli e un tatuaggio.

Nel ricorrere per cassazione, l’imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la decisione sul solo apporto di un testimone, il quale, a suo avviso, ben difficilmente avrebbe potuto scorgere, nel buio della notte, i tratti che distinguono l’imputato dal fratello, la cui presenza in casa, peraltro, non era stata positivamente verificata. Inoltre, la pregressa conoscenza dell’identità del soggetto da parte del militare rendeva, in concreto, la condotta inoffensiva e l’omessa esibizione del documento d’identità, pertanto, non avrebbe integrato, di per sé, la contravvenzione ex art. 651 cod. pen. Quest’ultima, infatti, presuppone il più generale rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 2021/2020, ha ritenuto parzialmente condivisibili le argomentazioni proposte dal ricorrente.

Da un lato – sottolineano gli Ermellini – la sentenza impugnata appare “aderente al dato probatorio e scevra da vizi logici nel riconoscere piena attitudine probatoria al contributo del teste” in ordine all’identificazione nell’imputato, anziché nel fratello gemello, di uno dei due giovani che, alla richiesta di esibizione dei documenti di identità, si erano allontanati velocemente, senza rispondere, facendo perdere le loro tracce.

D’altro, in ordina alla sussistenza del reato ex art. 651 del codice penale, la sentenza impugnata chiarisce come l’attività dell’imputato si sia sostanziata esclusivamente nell’omessa esibizione del documento di identità, richiesto dagli agenti ai fini della identificazione formale. Per i Giudici del Palazzaccio, dunque, tale comportamento non integra, per giurisprudenza constante, la fattispecie di reato in esame in quanto il ricorrente avrebbe  potuto fornire ai militari indicazioni sulla propria identità personale anche senza disporre del documento. Da li la decisione di accogliere il ricorso proposto annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

La redazione giuridica

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