Una importante sentenza della Cassazione ha fornito precisazioni circa la indennizzabilità di un infortunio e le correlazioni con l’attività protetta

Che relazione sussiste tra la indennizzabilità di un infortunio e l’attività lavorativa protetta? Ebbene, con la sentenza numero 2838/2018, la Corte di Cassazione ha fornito una fondamentale precisazione a riguardo.

Nello specifico, ha affrontato il tema della indennizzabilità di un infortunio da parte dell’Inail in relazione a determinate circostanze.

Per i giudici della sezione lavoro, infatti, in attuazione dell’articolo 38 della Costituzione ai fini dell’operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non ci si può limitare a dare rilievo al solo rischio professionale come tradizionalmente inteso.

In merito a questo importante tema, la Corte di Cassazione ha ricordato che “tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta”.

D’altra parte, gli stessi giudici ricordano quanto espresso dall’articolo 2 del Testo Unico numero 1124/1964.

Quest’ultimo, infatti, quando si riferisce alla occasione di lavoro, non intende che l’infortunio debba verificarsi necessariamente durante lo svolgimento svolgimento delle mansioni tipiche per le quali è stabilito l’obbligo assicurativo.

Dunque, proprio in virtù di tale norma, la indennizzabilità di un infortunio vale anche per quello che si è determinato nell’espletamento dell’attività lavorativa connessa a quella tipica.

Non solo, ma vale anche per quella correlata a un rischio che non proviene dall’apparto produttivo e che sia “insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni”.

E questo, anche se debba essere ricondotto a situazioni e attività proprie del lavoratore con il solo limite del cd. rischio elettivo.

 

 

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