Una sentenza della Cassazione fornisce chiarimenti sull’ invio continuo di sms e precisa se questa azione possa configurarsi come molestia

L’ invio continuo di sms può effettivamente configurarsi come molestia? Secondo la Cassazione, quinta sezione penale, che lo ha specificato nella sentenza n. 52585/2017, il reato ex art. 660 c.p. non può prescindere da una dimensione temporale del fenomeno che raggiunga una certa consistenza.
Nel caso di specie, una donna aveva inviato 9 sms in un’ora e, tale condotta, per i giudici, non poteva essere considerata molestia.
In una simile situazione, infatti, è esclusa la condotta continuata e prolungata nel tempo trattandosi, invece, di un un’unica occasione in ambito temporale circoscritto.
In appello, la ricorrente era stata assolta per il reato ex art. 594 c.p. (Ingiuria) poiché non più previsto come tale dalle legge.
Inoltre, era stato dichiarato il non doversi procedere per quello di molestia (ex art. 660 c.p.), estinto per prescrizione, fatto che riduceva l’entità del risarcimento dei danni a favore della parte offesa.
Il giudice a quo, nel dichiarare l’estinzione del reato, aveva evidenziato l’ invio continuo di sms, nello specifico 6 messaggi ingiuriosi in tre minuti, mentre il capo di imputazione aveva cristallizzato l’accusa riferendosi a soli tre sms in un’ora, in orari consoni.

Tuttavia, per la difesa, nonostante l’ invio continuo di sms sarebbero mancati i requisiti indispensabili per la configurazione delle molestie della petulanza e ripetitività.

La Cassazione ha quindi accolto questa seconda parte della censura.
Per i giudici, non è possibile ravvisare l’elemento oggettivo della molestia ex art. 660 c.p. nell’invio di un numero ridotto di messaggi (tre, secondo la contestazione, nove secondo l’accertamento contenuto in sentenza) in un ambito temporale assolutamente circoscritto (un’ora circa) e in un’unica occasione.
Infatti, come ricordato dalla Corte, la norma punisce la molestia perpetrata col mezzo del telefono laddove vi sia una significativa intrusione nell’altrui sfera personale. Tale intrusione deve poi assurgere al grado di “molestia o disturbo” perché il reato si dica configurato.
In tal senso, l’arco temporale in cui la molestia si compie è decisivo.
Pertanto, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto di cui all’art. 660 c.p. e provvede, altresì, a revocare le statuizioni civili.
 
 
 
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