È esclusa la responsabilità della struttura sanitaria in caso di intervento medico eseguito dal sanitario cui il danneggiato a affidato personalmente l’incarico.

La vicenda

La paziente aveva citato in giudizio il medico chirurgo, nonché la struttura sanitaria per sentirli condannare in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti all’esito di tre interventi al seno, cui si era sottoposta.

Il rapporto esistente tra il medico e la paziente era di indubbia natura contrattuale dal momento che ella stessa gli aveva affidato l’incarico pagando la somma complessiva di 4.600 euro.

Ebbene, dopo aver riconosciuto la responsabilità del professionista per condotta non conforme alla diligenza media richiesta per quel tipo di intervento, il Tribunale di Treviso lo ha condannato a risarcire la paziente.

Nessuna responsabilità è stata invece, riconosciuta in capo alla struttura sanitaria.

Se infatti non vi era alcun dubbio che la natura del rapporto esistente tra paziente e medico fosse di tipo contrattuale, non ugualmente poteva dirsi per quella esistente l’attrice e la casa di cura.

La dottrina più attenta –ha affermato il giudice di primo grado – ha già chiarito che “l’esigenza di tutela del paziente-creditore, che l’art. 1218 c.c. mira a soddisfare, ricorre nel caso in cui il paziente si affidi ad un determinato medico scelto nell’ambito della struttura sanitaria, che esegua la prestazione promessa da quest’ultima: in tal caso la scelta del creditore non è avvenuta in modo totalmente libero, perché pur sempre operata all’interno di quella più generale effettuata a monte, precedentemente, dalla casa di cura debitrice. Ma certamente deve escludersi che tale esigenza di tutela ricorra nel caso in cui invece, il paziente creditore abbia addirittura incaricato il medico, instaurando con lo stesso un rapporto contrattuale in virtù del quale questi risulti direttamente obbligato verso il primo, anteriormente alla stipulazione del contratto con la casa di cura. In tal caso, sicuramente difetta un presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’art. 1228 c.c., unanimemente esclusa fagli interpreti quando il terzo si sia personalmente obbligato verso il debitore”. 

Ancor più incisivamente è stato evidenziato che, se il terzo si è obbligato personalmente verso il creditore, per la stessa prestazione, il suo comportamento esecutivo verrà in rilievo come adempimento della propria obbligazione e non come attività ausiliaria di altri obbligati per cui si è del tutto al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 1218 c.c.

In definitiva, l’unico soggetto debitore della prestazione chirurgica non esattamente adempiuta doveva ritenersi il medico convenuto in giudizio.

Il Tribunale di Treviso ha così definitivamente disposto la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di 2.672 euro a titolo di danni non patrimoniali, 1.137 euro per i danni patrimoniali e 9.500 per quelli futuri.

La redazione giuridica

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