Le dichiarazioni dirette rese in incidente probatorio dai minori maltrattati, unite alle testimonianze de relato degli altri genitori e ai certificati medici hanno confermato le accuse di violenza sugli allievi di un asilo nido da parte di una maestra

La vicenda

Il 14 dicembre 2017 la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto colpevole dei reati di lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata la titolare, nonché esercente l’attività di insegnante di un asilo nido.

La donna era accusata di aver maltrattato alcuni suoi alunni, picchiandoli con schiaffi pizzichi e tirate di orecchie ed in particolare, di aver procurato ad una di essi contusioni al capo, ad un altro di averlo privato della libertà personale, legandolo al polso con cuna fune infissa al muro e chiudendolo a chiave in bagno, un altro ancora lo aveva minacciato di punizioni laddove avesse riferito tutti ai suoi genitori.

A far scattare le indagini era stata la denuncia della madre di un bambino tornato a casa dall’asilo con tumefazioni al volto e dolori in varie parti del corpo.

Il ricorso per Cassazione

Contro la predetta sentenza il difensore dell’imputata presentava ricorso per Cassazione denunciando l’inesistenza del fondamento probatorio relativo alla affermazione della sua penale responsabilità.

Ma i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 26614/2019) hanno respinto il ricorso coì formulato perché generico e infondato.

Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la sentenza impugnata, sia pur sinteticamente, aveva ricostruito i fatti, richiamando la denuncia originaria della madre del bambino picchiato, le dichiarazioni della dottoressa che aveva denunciato i maltrattamenti riferiti ad altri cinque bambini, le dichiarazioni de relato dei genitori e, soprattutto l’incidente probatorio.

Le sentenze di merito risultavano infatti, fondate innanzitutto sulle dichiarazioni dirette dei bambini, assunte in sede di incidente probatorio e non contestate dalla ricorrente.

Tali dichiarazioni, valutate attendibili dai giudici di meriti, con apprezzamento – a detta degli Ermellini – immune da censure di illogicità, e dunque insindacabili, erano state altresì riscontrate dai certificati medici, e dalle dichiarazioni rese dagli altri genitori e dal medico che aveva ascoltato i bambini.

La redazione giuridica

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