Eccesso di velocità: nel verbale di contestazione non basta il fotogramma inquadrante il veicolo e la targa, ingrandita, in dettaglio

Il verbale opposto è illegittimo e va annullato”. Così ha deciso il Giudice di Pace di Avellino (sentenza n. 124/2019) a seguito del ricorso presentato dal conducente, multato per eccesso di velocità, affermando che: l’accertamento della velocità può legittimamente avvenire con sistemi elettronici di rilevamento anche in assenza dell’operatore purché il dispositivo utilizzato consenta la registrazione fotografica completa dell’evento e ne sia data informazione agli automobilisti.

La vicenda

La Prefettura di Avellino, a seguito di specifica contestazione del ricorrente in merito al verbale di contestazione per eccesso di velocità, violando la norma di cui all’art. 2719 c.c, aveva omesso di depositare le certificazioni in originale, od in copia autentica attestata da pubblico ufficiale, dei certificati di omologa, taratura e verifica di funzionalità, dunque non le aveva provate.

Ora, ai sensi dell’art. 148 e 149 c.p.c., la notifica del verbale di contestazione non autenticato, mancante delle sottoscrizioni originali od autenticate dall’agente accertatore e dall’agente notificatore, con relativa relazione di notifica allegata al verbale , è inficiata da vizio insanabile e comporta nullità o inesistenza giuridica del relativo verbale.

Ed invero, il verbale inviato al ricorrente non era in copia autentica dell’originale, ma in semplice fotocopia.

Cosicché per il giudice campano, il provvedimento opposto doveva considerarsi giuridicamente inesistente a causa della mancanza di elementi indispensabilità per la sua validità, non potendo assumere valore di formale atto pubblico per la mancanza della firma in originale dell’agente accertatore, della firma in originale del responsabile del responsabile del procedimento informatico e di chi procede a certificazione di atto conforme all’originale.

La sottoscrizione del verbale di contestazione

La sottoscrizione del verbalizzante costituisce, infatti, condizione imprescindibile dell’efficacia del verbale, dato che il modello previsto dall’art. 383/4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada lo impone.

Peraltro, al verbale opposto, non può neppure riconoscersi “fede privilegiata” considerando che l’accertatore non ha assistito direttamente agli eventi (come emerso dal verbale di contestazione), prendendo solo atto di quanto risultante dalla misurazione e della fotografia operata dal macchinario incustodito.

La fede privilegiata, al contrario, deve riconoscersi, ai verbali redatti da pubblici ufficiali relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza e pertanto, non può estendersi a quelle circostanze, che pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali.

Ebbene, nel caso di specie, il verbalizzante non era presente al momento della violazione in quanto i dati relativi solitamente vengono esaminati ed elaborati in epoca successiva, con la possibilità di errori sia materia che sostanziali. Egli aveva “accertato” la violazione soltanto successivamente all’infrazione e cioè sulla base del fotogramma prodotto dall’apparecchio rilevatore, senza tuttavia, aver verificato effettivamente, in concreto e nell’immediatezza del fatto, la presunta violazione contestata.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve presenziare necessariamente, uno ei soggetti ai quali l’art. 12 del c.d.s. demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico, è pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate.

Deroghe alla contestazione immediata

Con la sentenza n. 14514/2009 la Corte d Cassazione ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 168/2002 va interpretata in relazione alla disciplina della contestazione immediata, tenuto conto del rinvio contenuto nell’art. 201 c.d.s., comma 1 bis, lett. f): in alcune strade l’accertamento della velocità può legittimamente avvenire con sistemi elettronici di rilevamento anche in assenza dell’operatore e senza necessità della contestazione immediata, purché il dispositivo utilizzato consenta la registrazione fotografica completa dell’evento e ne sia data informazione agli automobilisti.

Infatti, da un’attenta lettura dell’art. 345 comma 1 del Reg. Esec. del C.d.S. e della legge n. 168/2002, art. 4, 3° co., risulta chiaramente che le fotografie debbono essere sia quella della violazione, eseguita perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo per essergli conferita piena prova sull’effettività che il veicolo e solo esso abbia interagito con i raggi o magneti di rilevamento, sia quindi una serie di foto che riconducano sempre ineccepibilmente all’ultimo fotogramma di identificazione dei dati di immatricolazione del veicolo.

Se così non fosse, non si capirebbe perché, prevedendo la predetta legge anche un filmato in sostituzione alle foto, ci si debba  affidare al solo fotogramma dei dati di identificazione del veicolo od al massimo, in alcuni casi, ad una foto inquadrante tutto il veicolo e poi alla stessa foto riproducente, ingrandita, la targa in dettaglio.

In altre parole, afferma la Suprema Corte con sentenza n. .14514/2009, la contestazione dell’infrazione è valida soltanto se il rilievo fotografico è stato eseguito in tutto lo spazio controllato dall’apparecchiatura di rilevamento. Quindi, la registrazione completa dell’evento vuol dire che indispensabilmente vada fatta dal momento della misurazione della velocità fino ai dati di identificazione del veicolo, cioè la foto della targa. Pertanto, non è sufficiente la sola foto di quest’ultima, come invece si è limitata ad effettuare l’apparecchiatura tutor posizionata dal Ministero dell’interno.

L’insufficiente motivazione

Nel caso in esame, era stata omessa la contestazione immediata dell’infrazione ed il verbale difettava di sufficiente motivazione in ordine al ragionamento logico giuridico che aveva condotto l’organo accertante a soprassedere ad una contestazione immediata prescritta dalla legge e procedere ad una contestazione differita, consentita soto in ipotesi particolari adeguatamente descritte.

Nel verbale era riportato soltanto che “ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lettera f) CDS e dell’art.4 della legge 1.8.2002 n.168, non è stata effettuata la contestazione immediata della violazione”, frase prestampata sul modello di accertamento, che viene riportata in ogni verbale di violazione dell’art. 142 CdS.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della legge 241/90, che fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di motivare ogni provvedimento, l’insufficiente ed apodittica motivazione rende illegittimo l’atto per vizio di violazione di legge.

Tale omessa contestazione immediata dell’infrazione, in assenza di giustificati motivi, determina l’annullabilità del provvedimento sanzionatorio, come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez.ill civ., con sentenza 1 febbraio-3 aprile 2000, n. 4010, a proposito di eccesso di velocità rilevato da apparecchiatura elettronica.

Con tale pronuncia la Corte ha affermato la nullità del provvedimento di irrogazione della sanzione per omissione {o insufficienza) della giustificazione della mancata immediata contestazione, ponendo fine sia alla tesi secondo cui la contravvenzione in generale sarebbe comunque valida, sia alla tesi secondo cui per l’eccesso di velocità l’esonero da tale incombenza sarebbe ipso iure.

Il difetto di notifica del verbale di contestazione

Il verbale di accertamento della violazione era, inoltre, nullo per difetto di notifica, non essendo stata effettuata la relata di notifica e, non emergendo dalla stessa quale fosse l’agente che aveva effettuato la spedizione.

Infatti, solo la relata dell’agente notificatore costituisce la prova della provenienza dell’atto da notificare dalla Pubblica Amministrazione all’Ufficio Postale e fornisce la certezza che nel plico spedito esisteva l’atto contenente la descrizione della violazione mentre la mancanza della relata pone l’amministrazione nell’impossibilità di dimostrare la contestazione della violazione con conseguente estinzione del credito da sanzione amministrativa.

Nella copia notificata al ricorrente mancava, invece, completamente la relata, essendo inserito soltanto un modello a stampa senza alcuna firma né del responsabile del procedimento, nè dell’agente notificatore. Ed invero, la relata deve considerarsi parte del procedimento amministrativo posto in essere dalla p.a. in sede di contestazione dell’infrazione.

La redazione giuridica

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