La Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ obbligo di custodia dei veicoli da parte del titolare dell’autolavaggio

Con l’ordinanza n. 486 dell’11 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’ obbligo di custodia dei veicoli da parte del titolare di un autolavaggio.

Cosa accade se avviene il furto di un auto mentre la stessa si trova all’interno dell’autolavaggio?

Ebbene, secondo i giudici, quando al titolare viene lasciata l’auto in deposito, questi assume anche l’obbligo di custodia dei veicoli fino alla loro riconsegna.

Nel caso di specie, il titolare di un autolavaggio era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, a restituire ad una compagnia assicurativa la somma che questa aveva dovuto versare ad un proprio assicurato. Quest’ultimo aveva infatti subito il furto della propria auto, mentre la stessa si trovava presso l’autolavaggio stesso.

Ritenendo di non avere l’ obbligo di custodia dei veicoli nell’autolavaggio, il titolare aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello non aveva dato corretta applicazione all’art. 2222 c.c. e all’art. 1766 c.c..

Ciò poiché egli non avrebbe assunto “l’onere di deposito e conseguente custodia del veicolo in oggetto”.

Inoltre, il titolare dell’autolavaggio ha osservato un altro fatto importante. Ovvero che “all’esito dell’operazione di lavaggio, il ricorrente aveva chiuso l’auto e riposto le chiavi nella cassetta apposita, così facendo tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare il furto”.

Oltre a questo, ai sensi degli artt. 1766 e 1177 c.c., “l’obbligo di custodire il veicolo doveva intendersi limitato al tempo necessario per l’esecuzione del lavaggio, giacchè nessun accordo era stato raggiunto per il tempo successivo”.

Tuttavia, la Corte di Cassazione non è stata dello stesso avviso.

I giudici hanno infatti rigettato il relativo ricorso, in quanto infondato.

La Cassazione scrive infatti, che “il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia”.

Non solo. “La diligenza richiesta al prestatore d’opera – scrivono i giudici – di adottare le cautele necessarie alla custodia fino al momento della riconsegna, nel caso di specie si risolveva nel riporre le chiavi dell’auto in luogo non accessibile ad estranei”, mentre, nel caso di specie, era stato accertato che le chiavi dell’auto erano state riposte “in una cassettiera posizionata all’esterno dell’ufficio”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal titolare dell’autolavaggio. Pertanto, la sentenza impugnata è stata confermata.

 

 

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