Si alla detrazione del 19% sulle spese per procreazione assistita, mesoterapia ozonoterapia e dermopigmentazione; no sulle prestazioni dei pedagogisti

E’ in corso la fase 2 prevista dall’Agenzia delle Entrate per effettuare le integrazioni e modifiche al 730 precompilato, che va spedito entro il 7 luglio. In ambito sanitario, le richieste di chiarimenti avanzate in merito alla detraibilità delle prestazioni di talune materie hanno spinto la stessa Agenzia delle Entrate a fornire, attraverso delle circolari, delle utili indicazioni.

Mesoterapia e ozonoterapia si. In base alla circolare 3/E del 012/03/2016 “Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti” le spese relative a tali trattamenti, purchè  effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità, come principio valido per ottenere la deduzione di qualsiasi prestazione sanitaria di diagnosi e cura, occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia. Non sono invece detraibili i trattamenti di haloterapia o “Grotte di sale”, in quanto non è ancor definita la riconducibilità di tale tipo di trattamenti all’ambito delle procedure sanitarie.

Pedagogisti: richiamando un parere tecnico del Ministero della Sanità del 2001, la circolare afferma la non detraibilità delle prestazioni poiché, a differenza degli educatori professionali, non si tratta di professionisti sanitari ma di figure che operano nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali.

In base alla circolare 18/E del 6 maggio 2016 “Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”, sono ammissibili in detrazione le spese relative alle prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e delle sopracciglia, effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’alopecia universale, a condizione che la prestazione sia eseguita da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione. Secondo il Ministero della Salute, infatti, “l’intervento di dermopigmentazione, anche se non eseguito per finalità di cura, è volto a correggere almeno in parte una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerire il suo impatto psicologico.”

La stessa circolare considera detraibili le spese per la procreazione assistita e per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni purché la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui