Con il Rito Fornero, non è consentito alla parte aggiungere, nel corso del processo, ulteriori ragioni di invalidità del licenziamento diverse da quelle già eccepite.

La Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione già pronunciata dal giudice di primo grado, in ordine alla legittimità dell’impugnato licenziamento disciplinare intimato al ricorrente dal Comune di cui era dirigente.

L’ente lo accusava di aver attestato falsamente la presenza in ufficio di sua moglie, anch’essa dipendente comunale, inducendo in errore il datore di lavoro attraverso un’utilizzazione impropria del badge e così cagionando anche un danno all’ente pubblico, in misura pari alla retribuzione corrisposta alla donna senza ricevere la controprestazione.

Nel corso del processo, il dipendente pubblico aveva dedotto l’illegittimità della citata sanzione per violazione delle regole di composizione e funzionamento dell’Ufficio Procedimento Disciplinare (U.P.D.); eccezione che tuttavia, la corte territoriale aveva ritenuto tardiva in quanto sollevata solo nel corso del processo già introdotto con l’opposizione avverso l’ordinanza resa nella prima fase del rito speciale (c.d. rito Fornero).

La sentenza della corte d’appello di Bari è stata confermata dalla Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 18705/2019) che ha inteso ribadire il seguente principio di diritto: “l’impugnativa di licenziamento resta delimitata dalle ragioni di nullità dell’atto quali introdotte nel proporre il giudizio, cui non è consentito ala parte aggiungere ulteriori ragioni di invalidità nel corso del processo, se non per fatti che fossero sopravvenuti o che si provi non fossero conoscibili né al giudice di procedere a rilievo officioso di ragioni di nullità del licenziamento diverse da quelle eccepite”.

Più specificamente si è detto che: “la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità rispetto a quella generale delle invalidità contrattuali, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza, dopo la necessaria impugnazione stragiudiziale, per il promovimento dell’azione giudiziale. Ne consegue che la parte, dopo aver proposto il ricorso giudiziale, non può sollevare in giudizio nuove ragioni di invalidità del recesso datoriale che non siano giustificate da fatti sopravvenuti o che si provi non fossero conoscibili, né il giudice può riavere di ufficio ragioni di invalidità del licenziamento diverse da quelle eccepite dalla parte”.

Nel caso di specie, le ragioni di asserita illegittimità sollevate solo nel corso del giudizio, risultando palesemente circostanze note, erano state comunque ritenute tardive dalla corte territoriale.

Il ricorso è stato perciò, respinto con conseguente condanna del pubblico impiegato al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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