Una sentenza del Tribunale di Milano ha fornito ulteriori precisazioni circa la possibilità di utilizzare la email come prova in un processo civile

È possibile utilizzare la email come prova in un processo civile?
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11402 del 16 ottobre 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni a riguardo.
Il Tribunale, nella sua pronuncia, ha confermato il valore probatorio del documento informatico, anche in assenza di firma elettronica qualificata.
Nel caso di specie esaminato dal Tribunale di Milano, un soggetto aveva proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento di alcune fatture.
Queste erano relative a “compensi di un contratto di collaborazione in materia di grafica e informatica”.
Il Tribunale, tuttavia, non aveva accolto l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo emesso.
Non solo. I giudici hanno sottolineato che apparisse “pacifico” e “provato per testimoni” che il convenuto opposto avesse prestato collaborazione alla società opponente.
Oltre a questo, il Tribunale ha evidenziato che il soggetto per la propria retribuzione avesse emesso fatture, che però non erano state pagate.

Nel corso del procedimento, inoltre, era stata prodotta una email. In essa, veniva riconosciuta l’esistenza del debito in questione e la relativa difficoltà di pagarlo.

Secondo il Tribunale, questa email era di notevole importanza.
In essa l’opponente dichiarava che “a seguito di insolvenze di propri clienti ‘non è purtroppo possibile fare degli ulteriori pronostici di future uscite, al di là degli accordi presi (…), ti chiedo pertanto la cortesia di pazientare ulteriormente’”.
Per i giudici, quindi, tale documento dimostrava in modo inequivocabile l’esistenza del debito.
Pertanto, è stato stabilito che utilizzare la email come prova in un processo civile è possibile. Anche se non reca la firma elettronica qualificata.

Inoltre, il Tribunale ha specificato che ai sensi dell’art. 46 del Regolamento Europeo n. 910 del 2014, “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”.

Con riferimento ai documenti informatici, il d. lgs. n. 82/2005 prevede, all’art. 21, che “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.
A riprova di ciò, il Tribunale ha citato il Regolamento Europeo.
Questo stabilisce che “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”.
Ne consegue, pertanto, che doveva essere confermata l’ammissibilità come prova del documento elettronico, “anche in assenza di firma elettronica qualificata.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta, dichiarandolo esecutivo.
Ha poi condannato la parte opponente anche al pagamento delle spese processuali.
 
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