Una sentenza della Cassazione ha fornito chiarimenti sul reato di “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone” all’interno del condominio.

Cosa rischia chi tiene il volume della televisione troppo alto in condominio? A questa domanda ha risposto la Cassazione, con la sentenza n. 28670 del 2017.

I giudici sostengono che chi tiene il volume della televisione troppo alto, anche in orario notturno, può commettere il reato di “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”.

Nel caso di specie, il Tribunale di Lucca aveva condannato un imputato per il reato di “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”.

Di questo era stato accusato per aver recato disturbo a dei condomini.

Ciò era avvenuto “mediante rumori prodotti dal televisore o dalla radio del proprio appartamento, mantenendoli a lungo accesi con musica ad altissimo volume anche durante la notte”.

L’imputato, però, ritenendo la decisione ingiusta ha fatto ricorso in Cassazione.

A suo avviso, ai fini della configurabilità del reato, occorrerebbe che i rumori fossero tali da essere percepiti da più persone, in modo da arrecare “disturbo alla quiete pubblica”.

Nel caso di specie, invece, dagli accertamenti effettuati non era emerso che il rumori in questione fossero talmente forti da poter disturbare piùpersone.

Non solo. Le condotte contestate non risultavano ripetute nel tempo.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato si è rivolto in Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso infondato.

Per i giudici, infatti, per la sussistenza del reato in oggetto, relativamente ad un’attività che si svolga in condominio, occorre che il volume troppo alto della televisione sia idoneo “ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione (…), essendo necessario (…) che i rumori siano idonei a disturbare a tranquillità di un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare”.

Oltre a ciò, la Cassazione afferma che ai fini della configurabilità del reato può essere sufficiente anche una sola condotta rumorosa. Specie laddove questa arrechi “un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone”.

Nel caso di specie, per la Corte i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano condannato l’imputato basandosi sul fatto che, al momento dell’intervento dei Carabinieri, gli agenti avevano sentito “un forte rumore causato dall’audio della televisione, cosi alto che dalla strada si distinguevano chiaramente le parole pronunciate nel programma tv”.

Alla luce di ciò, doveva ritenersi assodato che la condotta dell’imputato fosse “idonea a disturbare a tranquillità di un numero indeterminato di persone”. Dunque pregiudicando la quiete pubblica.

Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata.

Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

 

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