Una recente pronuncia della Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti sul danno da straining e la possibilità di ottenere un risarcimento anche se non si tratta di mobbing sul lavoro.

Con l’ordinanza n. 7844 del 29 marzo 2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul danno da straining. Secondo i giudici, questo va risarcito anche se non si tratta di mobbing sul lavoro

Il danno da straining infatti, sebbene più lieve di quello da mobbing, è caratterizzato dal verificarsi di una serie di comportamenti vessatori in danno del lavoratore, che tuttavia risultano essere privi del carattere delle continuità nel tempo.

Lo straining, infatti, a differenza del vero e proprio mobbing non è caratterizzato da comportamenti continui nel tempo. Pertanto si ritiene sufficiente, perché possa ritenersi sussistente il danno, che vi siano comportamenti vessatori, e quindi lesivi della dignità del lavoratore.

Nel caso di specie, la Cassazione si è occupata di una controversia che ha visto protagonista un impiegato di banca.

L’uomo, per anni, aveva svolto la propria attività lavorativa in ambiente del tutto ostile, divenendo oggetto di veri e propri comportamenti vessatori (invio di lettere di scherno da parte della banca).

Una circostanza che ha determinato nell’uomo una condizione di notevole stress proprio all’interno dell’ambito lavorativo, con conseguenze dunque anche sullo svolgimento della propria attività.

Ebbene, in base all’art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro deve garantire e tutelare l’integrità psico-fisica dei propri dipendente.

Ciò deve avvenire attraverso tutti i mezzi a sua disposizione affinché in nessun modo si possano verificare situazioni che comportino la violazione della integrità psico-fisica del lavoratore.

Nel caso in esame, si è appurato che il lavoratore, proprio a seguito di una serie di condotte vessatorie, seppur non continue nel tempo, verificatesi sul posto di lavoro, aveva subito un forte stress.

Uno stress che a parere della Suprema Corte deve essere riconosciuto e risarcito come danno da straining.

Nello specifico, la Corte ha riconosciuto un danno non patrimoniale. Esso consiste nel fatto che il lavoratore subisce una lesione del proprio diritto di svolgere in modo sereno la propria attività lavorativa.

 

 

 

 

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