Una sentenza shock da un GOT subentrato al giudice solo per fare la pronuncia. Un avvocato-giudice che ha volutamente (o ignorantemente?) smantellato 20 anni di giurisprudenza.

Sentenza shock è la giusta definizione per un giudizio che spinge il soccombente a proporre non solo un immediato appello, ma anche un esposto al CSM in quanto atto doveroso per chi dalla giustizia si attende …giustizia!

Commentare questa sentenza, se così la si vuole chiamare, risulta davvero arduo in quanto essa si compone di una sola pagina irrazionale che “castiga” ogni giusta speranza degli eredi della vittima di una grave negligenza dei sanitari (conclamata in sede di CTU medico legale!): una pagina della piccola storia del diritto sostanziale e processuale non “diritta”, ma “storta” come “storta” è stata l’applicazione, ivi compiuta, della legge e del diritto vivente.

Allego, oltre alla sentenza, la CTU definitiva proprio per fare comprendere a medici legali e giuristi, la stoltezza del provvedimento che vado a commentare.

La struttura sanitaria convenuta, nel caso di specie, aveva eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento giacché gli attori erano i prossimi congiunti di una vittima primaria e, in quanto tali, non erano legati da alcun rapporto contrattuale con la convenuta. L’avvocato attoreo aveva contro-eccepito che: 1) trattandosi di un caso di omicidio colposo il giudice avrebbe dovuto, incidenter tantum, accertare la sussistenza in abstracto della fattispecie criminosa del reato e applicare, conseguentemente, la più lunga prescrizione (decennale) prevista per tale crimine, giusta il disposto dell’art. 2697 c.c.; b) la prescrizione andava, inoltre, fatta decorrere dal momento in cui la vittima aveva avuto contezza della riconducibilità dell’evento lesivo al contegno dei sanitari.

Per tutta risposta, il Giudice, rifacendosi ad una sentenza di Cassazione del 2015, la n. 5590, della quale richiama solo un estratto (e, a quanto pare, solo quello legge) conclude così:

“E’ incontrovertibile il fatto che il sig. PP decedette il giorno 6 luglio 2005 e da quella data decorre il termine prescrizionale, tenuto conto che alcuna altra diversa conseguenza poteva avvenire. Alla luce di quanto appare evidente che la domanda è prescritta, non essendo intervenuti fatti interruttivi entro 5 anni dall’evento e non avendo gli eredi mai dato corso a procedimenti penali che non vengono rilevati dagli attori. Né si può ritenere che sussiste in capo ai medici che ebbero a operare il PP un danno da reato penale, come l’omicidio colposo, che avrebbe fatto lievitare, appunto la prescrizione a dieci anni. Dall’esame dell’ATP è stato rilevato che, in assenza di compiute registrazioni delle attività svolte, vi fu un ritardo di circa 30 minuti delle trasfusioni che si resero necessarie a seguito dell’intervento: non è dato di sapere, così come afferma il CTU altre aspetti di responsabilità comportamentali, attese le carenze delle cartelle cliniche e nemmeno se conseguenza di tale ritardo sia poi avvenuto il decesso del PP.”

Insomma il giudice (il GOT, avvocato), afferma che il dies a quo della prescrizione decorre dal decesso del P, che tale termine non si “allunga” ai 10 anni in quanto gli eredi non hanno dato corso al procedimento penale e che non sussiste, in capo ai medici, il reato penale come si evince dalla espletata CTU.

Viene da chiedersi quale perizia il GOT abbia letto per fare una sentenza shock del genere! Di certo, non ha mai letto le massime in materia: “Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori nonchè con i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dall’art.2947, comma III, c.c. non consente la differente interpretazione per la quale tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato” (Cass. civile, sez. Unite del 2008 numero 27337 – 18/11/2008).

Ebbene, nel caso de quo, il CTU ha specificatamente affermato: “…una preliminare disponibilità della trasfusione, per sangue già in precedenza preparato, avrebbe consentito di anticipare la trasfusione di circa mezz’ora; tale anticipazione, rispetto a quanto avvenuto, avrebbe consentito di ridurre la velocità e l’entità della perdita e le sue negative conseguenze, con una riduzione delle probabilità (concrete e significative, pur se non esattamente quantificabili in termini numerici) del manifestarsi dello shock e del secondario decesso”.

Dovrebbe spiegare il GOT come egli non abbia saputo individuare in abstracto il fatto-reato nella consulenza scritta dal CTU, quando questi, al contrario, è stato molto chiaro sulle conseguenze del ritardo della trasfusione! Inoltre, si vorrebbe ricordare al GOT come: “Il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza d’animo a seguito del reato di diffamazione, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza. Con la conseguenza che, per l’individuazione del momento a partire dal quale (sorga e) possa essere fatto valere il diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione rileva la percepibilità, da parte del soggetto offeso, della lesione dell’onore e del relativo discredito della reputazione (non essendo sufficiente la “percepibilità oggettiva” di detta lesione)” (Cass. Civ. 7 ottobre 2011, n.20609). E ciò vale, ovviamente, per qualsiasi tipo di danno, non solo per quello morale.

Infatti: “Nel diritto al risarcimento del danno sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale, il termine di prescrizione comincia a decorrere non già nel momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l’altrui diritto, bensì nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, diventando percepibile e riconoscibile” (Cass. Civ. n. 6921 depositata il 7 aprile 2015).

L’art. 2935 cc. così recita: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Da esso si ricava che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si può esercitare il diritto di tutela, non da quello in cui il diritto risulta violato.

Insomma, “l’istituto giuridico della prescrizione deve essere esaminato in modo sistematico, collegando l’articolo 2947 con gli articoli 2043 e 2935 cc; ne deriva che non solo il dies a quo deve essere individuato nel momento di verificazione del danno, ma il danneggiato deve essere messo in condizione di percepirne anche l’ingiustizia, il nesso eziologico, la riconducibilità alla responsabilità di un terzo. Solo quando sia in possesso di questa piena consapevolezza il danneggiato potrà decidere liberamente se intraprendere la via giudiziaria o meno, in pieno rispetto dell’art. 24 Costituzione”.

Nel caso di specie, gli eredi hanno preso coscienza del fatto illecito al momento del confronto con il medico legale che ha redatto la relazione nel 2014, per cui anche nel caso in cui si volesse far rientrare la vicenda nell’alveo della responsabilità aquiliana (con prescrizione quinquennale) i ricorrenti avrebbero comunque tutto il diritto di essere risarciti.

Altro aspetto sconcertante di questa sentenza shock: il GOT afferma che – essendo la cartella priva di quegli elementi essenziali per ricostruire ex post l’iter terapeutico del de cuius – non sussisterebbe per ciò stesso la possibilità di poter risalire alle fonti della responsabilità dei sanitari e quindi il paziente ha da soccombere.

Incredibile, però, che il GOT per giustificare la prescrizione prenda a riferimento una sentenza che, su tale argomento (ripartizione dell’onere probatorio), risulta molto chiara: “Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. La corte d’appello ha affermato che fosse sufficiente a respingere la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria, il fatto che nessun comportamento negligente o imperito fosse stato accertato in capo ai medici che eseguirono l’intervento. E tuttavia tale conclusione non fa buon governo sia del principio di ripartizione dell’onere probatorio, sia delle norme che regolano il contenuto della prova liberatoria in capo alla struttura sanitaria, in particolare nel caso come quello considerato in cui l’intervento chirurgico abbia avuto un esito non in termini di in alterazione, ma nel senso di un deciso peggioramento delle condizioni fisiche del paziente. La corte parte dall’erroneo presupposto che sia il danneggiato a dover provare la colpa in concreto del medico, ovvero che debba indicare positivamente quali comportamenti imperiti o negligenti questi abbia posto in essere, dotati di efficienza causale sull’aggravamento della condizione del paziente. Non considera che il contenuto dell’onere probatorio a carico del paziente – danneggiato si limiti, in caso di esito peggiorativo dell’intervento, alla prova di essersi sottoposto all’intervento presso la struttura e di aver riportato, a causa dell’intervento, un obiettivo peggioramento delle proprie condizioni fisiche che si trovi in rapporto di causalità con l’intervento stesso. Spetterà poi al medico o alla struttura (in questo caso è stata evocata in giudizio la sola struttura sanitaria) dimostrare non soltanto di non aver compiuto alcun errore nella esecuzione dell’intervento ma anche che l’obiettivo aggravamento sia dovuto a causa non imputabile alla struttura, esterna quindi rispetto alla esecuzione dell’intervento stesso”. (Cass. Civ. III sez. n. 5990/2015).

Vorrei concludere evidenziando, inoltre, che malgrado la palese negligenza dei sanitari riferibile non solo al ritardo di 30 min. per attuare la trasfusione, ma all’assenza di ogni foglio di consenso informato in cartella e del referto operatorio, il GOT ha condannato alle spese i ricorrenti!

Decidete voi se questa è giustizia o una sentenza shock! Comunque ogni passo degli attori sarà documentato nelle pagine di questo quotidiano, dal ricorso in appello all’esposto al CSM.

 

 

Leggi la sentenza

Leggi la CTU

 

Dr. Carmelo Galipò

(Presidente Accademia della Medicina Legale)

 

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