La Suprema Corte cristallizza un principio di equità imponendo l’impiego dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale a favore dei prossimi congiunti di un morto anche ai casi di liquidazione a favore dei prossimi congiunti di un macroleso.

È molto interessante la pronuncia n. 12470/2017 della Corte di Cassazione che fa il punto in merito ai danni riflessi dei prossimi congiunti di un soggetto macroleso.

Secondo gli Ermellini infatti, i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale a favore dei prossimi congiunti di un morto vanno impiegati anche ai casi di liquidazione a favore dei prossimi congiunti di un macroleso.

La vicenda

Nel caso di specie, la ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento del proprio danno non patrimoniale derivante dall’investimento del marito.

L’uomo aveva riportato un danno biologico del 70%. Il tribunale le aveva riconosciuto una liquidazione di euro 63.000,00 circa.

La donna proponeva appello invocando l’applicazione delle tabelle milanesi. Ella sottolineava che la gravità del danno subito era talmente elevata da essere sostanzialmente equiparabile a quella conseguente alla perdita tout court del rapporto parentale. Pertanto, la questione di cui si è dovuta occupare la Corte perteneva proprio ai danni riflessi dei prossimi congiunti e dell’utilizzo dei criteri delle tabelle milanesi in questo caso specifico.

I giudici di secondo grado hanno aumentato l’importo della somma elevandolo a circa 104.000,00 euro.

La decisione è stata formulata attribuendo un determinato valore economico a ciascun anno di futura durata della convivenza con il marito menomato. Il tutto per un arco di tempo di venti anni individuando un valore per la perdita affettiva-sessuale e un altro valore per gli oneri di assistenza.

Il giudice di legittimità ha cassato la sentenza in questione. Ciò in quanto non ha fatto uso dei parametri previsti dalle tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto.

La Corte di Cassazione ha però ritenuto priva di senso l’attribuzione di euro 2.500,00 per ogni anno di futura convivenza e di altri euro 2.500,00 per ogni anno di assistenza futura. E non è tutto.

Infatti, gli Ermellini hanno censurato il fatto che il relativo computo fosse limitato a soli vent’anni. Il tutto, sulla base di un opinabile assunto.

Quello secondo cui, oltre i 66 anni di età, non vi sarebbero significative conseguenze pregiudizievoli per i partner di una relazione coniugale.

Non solo. In relazione alla doverosità di una liquidazione che fosse comprensiva di ogni sfaccettatura (biologica, morale, esistenziale) del danno non patrimoniale, il giudice di merito era tenuto a un utilizzo delle tabelle di Milano.

In virtù di quanto sopra esposto, la Cassazione ha messo nero su bianco un principio estremamente importante come ben illustrato dall’approfondita analisi sull’argomento dell’Avv. Francesco Carraro.

 

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