La Corte di Cassazione ha condiviso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che ha riqualificato il fatto addebitato a Sohaib Bouimadaghen detto Budino, ora indagato per il reato di omicidio preterintenzionale

L’indagato deve rispondere dell’evento arrecato alla vittima “come se” la vittima fosse stata l’effettiva destinataria della sua offesa“. E’ quanto si legge nelle pagine conclusive della sentenza n.13192 depositata lo scorso 27 marzo.
Riassumendo brevemente la vicenda processuale, con ordinanza del 10 luglio 2018 il Tribunale del Riesame di Torino aveva accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero contro il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale che a sua volta, aveva applicato al responsabile della morte di Erika Pioletti, deceduta durante i tumulti di Piazza San Carlo, la sera del 3 giugno 2017, la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di morte o lesione come conseguenza di altro delitto di cui all’art. 586 c.p.

I fatti

All’indagato era stato contestato di aver spruzzato (allo scopo di compiere rapine) spray urticante indirizzato agli spettatori che stazionavano in Piazza per assistere alla partita di calcio Juventus-Real Madrid, finale di Champions League, davanti al maxischermo.
Tale condotta aveva provocato, movimenti repentini e violentissimi della folla, che aveva immediatamente avvertito odori e bruciori alla gola, cui era seguita, senza soluzione di continuità, una fuga scomposta in tutte le direzioni di tutti i partecipanti all’evento, determinando il ferimento di numerose persone e la morte per schiacciamento della predetta vittima.
Ebbene, a seguito del ricorso del Pubblico Ministero, il Tribunale del Riesame aveva ritenuto di dover riqualificare il fatto addebitato all’imputato, come omicidio preterintenzionale.

Il ricorso per Cassazione

Cosicché, con atto depositato dal proprio difensore di fiducia, è stato presentato ricorso per Cassazione, per denunciare con l’unico motivo, il vizio di manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata con riferimento alla sussistenza del delitto di omicidio preterintenzionale.
A detta del ricorrente la sua condotta non avrebbe avuto alcuna concausa nella determinazione del primo movimento della folla, né tanto meno del secondo, a seguito del quale si era verificata poi, la morte della vittima. Ciò in quanto, tra la condotta predatoria del ricorrente e l’evento morte, non vi era alcun rapporto in termini causali, atteso che, oltre ad essere i due avvenimenti separati da una notevole distanza temporale (circa undici minuti), la morte della giovane era avvenuta in tutt’altro punto rispetto a quello in cui era stato utilizzato lo spray urticante.
Il ricorso è stato ritenuto infondato.
In via preliminare i giudici della Cassazione hanno osservato che le censure formulate dal ricorrente, erano inammissibili in quanto finalizzate a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti su cui era già intervenuto il giudicato cautelare.
Era stato già accertato, che l’evento scatenante la morte della giovane vittima, fosse scaturito proprio dall’azione addebitata all’indagato, che si era poi dipanata in un irrefrenabile effetto domino tra tutti i partecipanti.
In particolare, il panico collettivo si era innescato a partire dal primo spostamento degli spettatori che erano stati colpiti dallo spray urticante, i quali avevano iniziato ad allontanarsi a raggera, determinando nelle persone collocate nelle vicinanze il timore di essere vittime di un attacco terroristico o comunque il convincimento irrazionale di doversi mettere al riparo da una minaccia imminente e sconosciuta. Le indagini compiute non avevano consentito di palesare il verificarsi di nessun ulteriore evento anomalo nella folla (oltre a quello intervenuto a seguito della commissione della rapina da parte dell’indagato) che da solo potesse averne cagionato lo spostamento e fosse, conseguentemente, idoneo ad interrompere il meccanismo causale innescatosi per effetto dell’improvviso e violento movimento iniziale del pubblico provocato dall’indagato e dai suoi complici.

La riqualificazione giuridica della condotta posta in essere dall’indagato

(…) Correttamente l’ordinanza impugnata ha escluso la configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie di cui all’art. 586 c.p”.
E’ quanto affermano i giudici della Corte di Cassazione nell’odierna sentenza. Ma ciò presuppone un’analisi delle due fattispecie di reato.
Ebbene, di recente è stato affermato che il delitto previsto dall’art. 586 c.p., (morte come conseguenza di altro delitto) si differenzia dall’omicidio preterintenzionale perché, nel primo reato, l’attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre, nel secondo, l’attività è finalizzata a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe un reato di percosse o lesioni (Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018).
In sostanza, nel delitto di cui all’art. 586 c.p., l’agente vuole ledere un bene giuridico che non appartiene, come nel delitto preterintenzionale, allo stesso genere di interessi giuridici tutelati (incolumità, vita) che si distinguono, come tali, solo per la gravità, per la progressione dell’offesa.
Nel delitto di cui all’art. 586 c.p., viene offeso un bene giuridico completamente diverso e viene conseguentemente commesso un delitto di diversa “specie”.
E’ quanto accaduto con l’azione posta in essere dal giovane indagato: la rapina è un reato complesso plurioffensivo che offende non soltanto il patrimonio, ma anche l’incolumità individuale, e reca come elemento costitutivo del reato proprio la violenza alla persona.
Ne consegue che allorquando viene commessa una rapina, che abbia come sviluppo non voluto la morte di una persona, viene senz’altro integrato il presupposto del delitto di cui all’art. 584 c.p., ponendosi l’evento morte in progressione criminosa con la violenza esercitata per impossessarsi del bene altrui, la quale, se assume la meno grave connotazione delle percosse, è assorbita nel reato complesso di rapina.
Non a caso la norma in questione, contempla quale presupposto “gli atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 c.p.”:  non vi è dubbio, allora, che la condotta aggressiva dell’agente rientrasse, a pieno titolo, come elemento costitutivo del delitto di omicidio preterintenzionale, indipendentemente dal fatto che l’agente intendesse porre in essere le percosse o le lesioni come autonomi reati o nell’ambito di una condotta finalizzata alla sottrazione di un bene altrui (la rapina contestata all’indagato).

La ricostruzione giuridica dei fatti

D’altra parte, fu lo stesso ricorrente insieme ai suoi complici a spiegare agli inquirenti di aver spruzzato il liquido urticante verso il suolo in modo da colpire il maggior numero di vittime possibile e creare confusione nei presenti, amplificando l’effetto tossico della sostanza.
Inoltre, la fuga scomposta della folla era stata una diretta conseguenza delle lesioni riportate dai soggetti colpiti dallo spray i quali, avevano immediatamente avvertito bruciori in gola cominciato a tossire, respirare con difficoltà e lacrimare, reagendo in modo istintivo con la fuga per allontanarsi dal punto di diffusione della sostanza urticante.
In altre parole, il ricorrente con la sua azione era riuscito a centrare l’obiettivo di annullare o limitare la capacità di determinazione degli spettatori presenti in Piazza, provocando loro, addirittura, delle vere e proprie lesioni.

Le lesioni e la nozione di malattia giuridicamente rilevante

Anche quest’ultimo punto merita una qualche riflessione.
Ebbene, è evidente che, nel caso di specie, gli effetti derivanti dal getto di gas urticante fossero stati produttivi di alterazioni funzionali dell’organismo avendo provocato nella folla, bruciori in gola, fenomeni di difficoltà di respirazione, di lacrimazione e di tosse.
E’ stato più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende necessariamente le alterazioni di natura anatomica, che possono, in realtà, anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico, ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa, tanto è vero che la lesione rilevante ai sensi dell’art. 582 c.p., può consistere anche in un trauma contusivo che non si accompagni ad alterazioni di natura anatomica (Sez. 4, 19/03/2008, n. 17505; Sez. 5, n. 40978 del 06/05/2014).

La decisione

Insomma anche per i giudici della Cassazione non vi sono dubbi che la condotta posta in essere dall’indagato, fosse giuridicamente qualificabile come omicidio preterintenzionale in sinergia con l’istituto della aberratio ictus plurilesiva, previsto all’art. 82 c.p., comma 2, che ricorre allorquando, oltre alla persona alla quale l’offesa sia diretta, viene offesa persona diversa.
E, infatti, nel caso in esame, l’evento letale non era stato provocato ai danni dello stesso soggetto che si voleva ledere (coloro che sono stati investiti dallo spray urticante), ma nei confronti di un soggetto diverso (la vittima, rimasta schiacciata dai movimenti inconsulti della folla provocati dalla condotta del ricorrente). E, in ogni caso, anche i i soggetti che si voleva ledere avevano subito effettivamente un’offesa.
D’altra parte, la circostanza che la morte della spettatrice fosse derivata non dallo spruzzo del gas urticante, ma dall’effetto domino verificatosi nell’immediatezza della prima azione è pienamente compatibile con la struttura dell’omicidio preterintenzionale.
Per tutti questi motivi il ricorso del giovane indagato è stato ancora una volta respinto e confermata l’ordinanza del Tribunale del Riesame.

La redazione giuridica

 
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