Confermata la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto la non conformità del colore del divano un difetto di lieve entità

Aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita di un divano, per vizi della cosa venduta con particolare riferimento alla differenza tra tessuto ordinato e quello in cui effettivamente era stato realizzato il sofà nonché alla differenza di tonalità tra il colore richiesto, il verde smeraldo, e quello realizzato, di colore verde marcio. I Giudici del merito, tuttavia, avevano respinto l’istanza ritenendo che la differenza di tessuto fosse stata accettata dall’acquirente, mentre il colore del divano non rappresentava un elemento essenziale nell’economia del contratto, in quanto era emerso dall’istruttoria che l’attore non aveva espressamente richiesto che il colore fosse intonato alla tonalità della mobilia e in ogni caso, pur trattandosi di difformità facilmente rilevabile al momento della consegna, non ne aveva chiesto immediatamente la sostituzione, né lo aveva fatto al momento della posa in opera; al contrario, aveva inviato alla società venditrice i dati per l’emissione della fatturazione, che era stata regolarmente emessa.

Più specificamente, il Tribunale riteneva che la differenza di tonalità integrasse una difformità di lieve entità, che non dava luogo alla risoluzione del contratto, tanto più che non erano state prodotte delle foto della mobilia dell’appartamento dell’attore, che, successivamente, era stato venduto unitamente ai mobili.

Non avendo l’attore chiesto la sostituzione del divano, né la restituzione ed avendo proceduto all’alienazione del bene, l’unico rimedio esperibile era la riduzione del prezzo ma l’uomo, costituendosi nel giudizio d’appello, non aveva riproposto tale richiesta, che si intendeva, pertanto, rinunciata.

Nell’impugnare la sentenza davanti alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva che il giudice d’appello aveva errato nel ritenere che la consegna del divano di una tonalità diversa da quella richiesta costituisse vizio di lieve entità, trattandosi di una ipotesi di vendita aliud pro alio. In ogni caso, sosteneva di aver chiesto la sostituzione in occasione della consegna del divano di un tessuto diverso da quello ordinato, si da rendere superflua un’ulteriore richiesta di sostituzione. Il giudice d’appello, infine, non avrebbe considerato, i gravi disagi derivanti dalla consegna di un bene affetto da vizi e dai disagi derivanti dal contenzioso promosso nei confronti della società venditrice.

Per la Cassazione, che si è pronunciata sul caso con la sentenza n. 10456/2020 il motivo non è fondato. L’ipotesi di vendita “alitici pro alio” – sottolineano gli Ermellini – ricorre quando il bene consegnato è completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti. Nella specie, la consegna di un divano dello stesso colore ma di tonalità diversa da quella pattuita non costituisce un vizio tale da impedire l’utilizzo del bene secondo la sua destinazione.

Il Tribunale, applicando la disciplina prevista dal Codice del Consumo, aveva qualificato il vizio denunciato sulla base dell’art. 130, ritenendo che fosse ipotizzabile un difetto di conformità, da cui derivava il diritto del consumatore a chiedere, senza spese, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

La stessa norma, tuttavia, statuisce che se il difetto di conformità è di lieve entità e non è possibile, o è eccessivamente oneroso, esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non è possibile chiedere la risoluzione del contratto.

I Giudici del merito, per il Supremo Collegio, aveva ritenuto che il difetto di conformità fosse di lieve entità, basandosi sia su un criterio oggettivo, in quanto si trattava di diversa tonalità dello stesso colore, sia sul comportamento del compratore, che aveva inviato, subito dopo la consegna, i suoi dati per l’emissione della fattura senza svolgere alcuna contestazione. Non vi era stata, pertanto, alcuna manifestazione di volontà di chiedere la sostituzione neanche successivamente, ma, al contrario, il ricorrente aveva alienato l’appartamento unitamente al mobilio.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA: RISOLUZIONE O RECESSO? FACCIAMO CHIAREZZA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui