Se il matrimonio viene annullato il denaro investito per il futuro appartamento coniugale viene perduto o può essere legittimamente preteso in restituzione?

Se il matrimonio non viene più celebrato perché la coppia ci ripensa, devono essere restituiti gli importi versati per la ristrutturazione dell’appartamento.

I genitori della donna che doveva sposarsi mettevano a disposizione della futura coppia un loro immobile di proprietà e il futuro sposo si impegnava a ristrutturare l’appartamento a proprie spese.

Compiuti i lavori di ristrutturazione e arredato l’appartamento, a spese del promesso sposo, la coppia interrompe la relazione sentimentale e il matrimonio viene cancellato.

I genitori della mancata sposina decidono di cambiare la serratura dell’appartamento e di porlo in vendita comprensivo degli arredi senza nulla riconoscere al promesso sposo a titolo di costi sostenuti.

Il promesso sposo si rivolgeva al Tribunale di Bologna che in primo grado respingeva la domanda.

Si costituivano in giudizio gli ex-suoceri, proprietari dell’immobile, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che l’immobile non necessitava in origine di alcuna ristrutturazione sicché ogni eventuale intervento, posto in essere a sua insaputa, era da ricondursi a scelta discrezionale.

Successivamente anche la Corte d’Appello di Bologna respingeva il gravame.

La vicenda approda in Cassazione (Sez. III, Ordinanza n. 8813/2020). Secondo il promesso sposo la Corte d’Appello errava nell’aver ritenuto non provato l’esatto costo delle opere eseguite nell’appartamento e sarebbe incorsa nel vizio di falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 2041 c.c., atteso che, l’azione generale di arricchimento prevede come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno di un altro senza giusta causa e ciò si sarebbe verificato nella vertenza in oggetto, non essendo mai posta in discussione l’avvenuta realizzazione delle opere di ristrutturazione.

In particolare, viene censurata la sentenza impugnata per aver la Corte territoriale omesso di considerare che i documenti di spesa prodotti risultano tutti debitamente quietanzati e che la concreta esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile non è mai stata contestata nel giudizio.

La Suprema Corte ritiene fondato il motivo del ricorso e non condivide le conclusioni della Corte di merito.

Si rileva infatti effettiva violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2041 c.c., non essendo previsto, in relazione all’azione ex art. 2041 c.c. un regime probatorio “speciale” che non contempli, in particolare, anche il ricorso al principio della non contestazione, osservandosi che tale principio, prima che fosse riformato l’art. 115 c.p.c., è stato ritenuto comunque già applicabile e fondato sulla lettera dell’art. 167 c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore e che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti.

L’onere di contestazione, sottolineano gli Ermellini, riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti e l’accertamento della sussistenza di una contestazione oppure di una non contestazione, rientra nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, ed è, altresì, rimessa all’apprezzamento del Giudice di merito.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ Appello di Bologna in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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