La Corte di Cassazione ha fatto il punto sull’ accertamento del nesso causale in materia di responsabilità medica fornendo importanti chiarimenti

La giurisprudenza si è espressa più volte, in ambito di responsabilità medica, soprattutto per quel che concerne l’ accertamento del nesso causale.

A fare il punto sul tema, è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46978/2015 che ha chiarito come, nell’ accertamento del nesso causale, il vero problema stia nel provare lo stesso tra la condotta del sanitario e l’evento.

Nel caso di specie esaminato dai giudici, erano coinvolti cinque medici in servizio presso il reparto di chirurgia di un ospedale.

Tutti i sanitari sono stati indagati e poi assolti per aver omesso le cure a un paziente e per aver omesso di trasferirlo con tempestività presso il reparto di rianimazione. L’uomo era ricoverato per sindrome da schiacciamento.

La condotta dei cinque medici avrebbe quindi causato l’insorgenza di una irreversibile insufficienza renale che ne ha causato il decesso.

L’ accertamento del nesso causale in un caso di responsabilità medica come questo non è certo semplice. Assunto che viene confermato anche dalla sentenza in esame.

Nell’esperienza giuridica, la causa è ogni circostanza (fattore o condizione) che si inserisce nel corso normale degli eventi provocandone un cambiamento nel loro usuale succedersi.

Pertanto, ne consegue che, con riferimento alla condotta umana, è causale quella alla quale segue sempre il verificarsi dell’evento dannoso e pericoloso.

E questo indipendentemente dal concorrere di condizioni preesistenti o simultanee ovvero sopravvenute, a meno che queste ultime risultino da sé sufficienti a determinare l’evento. (Cass. Pen., Sez. IV, 21.5.1998, n. 8217).

Non solo.

È bene ricordare come, secondo un orientamento ormai consolidato, ai fini dell’accertamento della sussistenza e della misura dell’obbligo risarcitorio occorre accertare un duplice nesso causale.

Ci si riferisce, nello specifico, a quello tra la condotta illecita e la lesione dell’interesse (c.d. causalità materiale) e quello tra quest’ultima ed i danni che ne sono derivati (c.d. causalità giuridica).

 

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