Per gli Ermellini, il difensore senza procura effettiva assume la responsabilità esclusiva dell’attività processuale, a differenza del caso in cui la procura ad litem sia invalida o efficace

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 11930/2018 ha fornito chiarimenti sui casi in cui un avvocato agisce senza procura e, per questo, è tenuto a pagare le spese di lite.

Secondo i giudici, l’avvocato che agisce in giudizio senza il conferimento effettivo della procura da parte del cliente per il quale dichiara di svolgere attività processuale, rischia effettivamente di essere condannato al pagamento delle spese di lite.

Ciò in quanto, se l’ avvocato agisce senza procura, con la sua attività non produce effetti sulla parte.

L’attività posta in essere, infatti, non produce effetti sulla parte ed è il difensore ad assumersene la responsabilità esclusiva. Al contrario, laddove la procura “ad litem” risulti invalida o inefficace, la condanna alle spese di giudizio non sarà ammissibile.

La vicenda

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un legale avverso la sentenza con cui il Tribunale lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite. Questo aveva ravvisato infatti il difetto della procura alle liti in una controversia da lui proposta in rappresentanza di un cliente.

La decisione è stata quindi contestata in Cassazione. All’attenzione dei giudici, infatti, è stata posta proprio la questione riguardante il carico delle spese. Questo nell’ipotesi il difensore agisca senza procura.

Ebbene, sul punto i giudici si rifanno al principio di diritto delle Sezioni Unite. Secondo questo, in caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio, l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte. Pertanto, resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità.

In tal caso, risulterà dunque ammissibile la condanna del difensore a pagare le spese del giudizio che, invece, non potrà avvenire in caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”. Ciò in quanto, l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata. Essa assume infatti la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (cfr. Cass., SS. UU., n. 10706/2006).

Nel caso in esame, la citazione introduttiva è stata notificata a cura dell’avvocato nonostante il cliente fosse deceduto. Pertanto, alla luce del suo decesso, il mandato difensivo si era già estinto ai sensi dell’art. 1722, n. 4., c.c.. Dunque il difensore aveva agito in mancanza di procura.

Alla luce di tali evidenze, il suo ricorso va respinto e l’avvocato condannato a pagare le spese di lite.

 

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