Il caso del bimbo con due mamme nato all’estero per il quale era stata avanzata la richiesta per la registrazione con doppio cognome anche in Italia

È possibile, per un bimbo con due mamme (e due cognomi) nato in uno Stato estero potersi registrare anche in Italia con i cognomi di entrambe?
Con la sentenza numero 14878/17, pubblicata il 15 giugno 2017, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito di sì.
Nel caso di specie, un bimbo con due mamme – nato in Inghilterra grazie alla fecondazione eterologa – ha potuto assumere in Italia anche il cognome della donna che pure non l’ha partorito, ma coniugata con la madre.
Le due donne, entrambe cittadine italiane ma sposate all’estero, avevano avanzato questa richiesta per il loro bambino, partorito a Londra e concepito grazie alla fecondazione eterologa. L’Ufficio dello Stato Civile britannico aveva registrato il bambino come figlio di entrambe le madri. A quel punto, la coppia si era rivolta al Comune di Venezia richiedendo la correzione del certificato di nascita del bambino anche in Italia, ottenendo però un rifiuto.
Il caso del bimbo con due mamme è quindi finito in Cassazione, avendo le donne fatto ricorso per ottenere quanto richiesto, dopo che la loro istanza era stata respinta dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Venezia perché ritenuta “contraria all’ordine pubblico italiano”.
Ebbene, il ricorso è stato ritenuto fondato e, secondo i giudici della Cassazione, il bimbo con due mamme ha tutto il diritto di essere iscritto all’Anagrafe italiana come figlio di entrambe e portarne il cognome, in quanto la richiesta della coppia “non è contraria all’ordine pubblico internazionale”.
Questo perché, nel frattempo, in Italia è entrata in vigore la legge sulle unioni civili e la nascita del bambino è stata definita dalla sentenza “un progetto condiviso della coppia, espressione di affetto e solidarietà reciproca”.
Per i giudici, quindi, la richiesta “non costituiva una mera rettificazione, ma atteneva necessariamente alla validità in Italia del matrimonio tra persone dello stesso sesso” e la “giurisprudenza italiana era ‘granitica’ nell’individuare, nella diversità di sesso tra i nubendi, un requisito indispensabile per l’esistenza del matrimonio civile”.
La sentenza della Cassazione sul caso del bimbo con due mamme, inoltre, specifica che, riguardo alla nozione di “ordine pubblico”, il giudice italiano “deve esaminare la contrarietà dell’atto estero” non solo in riferimento alla nostra Costituzione, ma anche alle dichiarazioni ONU dei Diritti dell’uomo e del fanciullo e alle Convenzioni europee sullo stesso tema. Atti, questi, che sanciscono “il diritto di sposarsi e formare una famiglia”, il “rispetto della vita privata e familiare”, “il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso e su ogni altra condizione” e “l’impegno a eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana, riguardante ogni individuo, in particolare quelli soggetti a discriminazione tra cui storicamente possono considerarsi le coppie omosessuali”.
Un altro aspetto interessante del caso del bimbo con due mamme è che la Corte abbia riconosciuto che “la donazione di ovulo fecondato alla partner che partorisce non si configura come maternità surrogata, ma piuttosto come una situazione analoga alla fecondazione eterologa”. I giudici, nell’accettare il ricorso delle due mamme e in relazione alla richiesta di trascrizione, hanno quindi concluso affermando che “trattandosi di fattispecie effettuata e perfezionata all’estero e certificata dall’atto di stato civile di uno Stato straniero, si deve necessariamente affermare che la trascrizione richiesta non è contraria all’ordine pubblico internazionale”.
 
Potrebbe interessarti anche:
UNIONI CIVILI GAY, SI VA SEMPRE PIÙ VERSO IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI
INPS, REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE ANCHE PER LE UNIONI CIVILI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui