E’ esclusa la responsabilità disciplinare del lavoratore dispensato da mansioni gravose se l’attività sportiva praticata non comporti un pregiudizio effettivo per le sue condizioni di salute

Giocava a tennis, sia pure al di fuori dell’orario lavorativo, nonostante fosse stato dispensato da mansioni gravose da parte del datore di lavoro. La passione sportiva era costata il licenziamento a un lavoratore dipendente affetto da artropatia.

L’uomo aveva presentato ricorso nei confronti del provvedimento di allontanamento dal posto di lavoro.  Sia in primo grado che in appello i giudici gli avevano dato ragione.

La Corte territoriale aveva evidenziato come l’attività tennistica non avesse aggravato, né fosse idonea ad aggravare le patologie da cui il lavoratore era affetto.

Peraltro, secondo il Giudice di secondo grado, anche laddove fosse ravvisabile un’ipotesi di responsabilità disciplinare, la sanzione irrogata sarebbe stata, comunque, sproporzionata. Il licenziamento era quindi da ritenersi illegittimo.

La società datrice si era quindi rivolta  a sua volta alla Suprema Corte di Cassazione. Chiedeva l’annullamento della sentenza di Appello per violazione della normativa in materia di licenziamento per giusta causa.

Gli Ermellini, tuttavia, con pronuncia n. 1374/2018 non hanno ritenuto fondate le argomentazioni proposte, rigettando il ricorso e confermando integralmente la decisione della Corte territoriale.

Per la Cassazione, infatti, il giudice a quo si era giustamente attenuto alle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso della causa. Dall’attività sportiva praticata “non emergevano dati concreti che consentissero di individuare e quantificare un pregiudizio effettivo od anche solo potenziale alle condizioni di salute”.

Gli accertamenti, in sostanza, non evidenziavano alcuna incompatibilità, neppure potenziale, fra l’attività tennistica dal lavoratore e la patologia di cui egli soffriva. I Giudici di merito, pertanto, avevano correttamente escluso “qualsivoglia ipotesi di responsabilità disciplinare”.
 

 

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