Assolta in primo grado dall’accusa di disturbo della quiete pubblica di cui all’art. 659 cod. pen. in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto

La donna rispondeva di aver arrecato disturbo ai propri condomini a causa dell’abbaiare e dei latrati dei cani di sua proprietà.
Il Tribunale di Rimini, in considerazione della non abitualità della condotta e della esiguità del danno, aveva prosciolto l’imputata dal reato a lei ascritto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso la predetta decisione la donna ricorreva per Cassazione al fine di sentir pronunciare in suo favore assoluzione piena perché il fatto non sussiste.

Il reato di disturbo della quiete pubblica

Il bene tutelato dall’art. 659 cod. pen. consiste nella quiete (o tranquillità) pubblica.
Ha spiegato, già in passato, la Corte di Cassazione che «per la configurabilità di tale reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone».
Tali principi, pur richiamati nella sentenza impugnata non erano stati correttamente applicati dal Tribunale procedente, posto che come esattamente osservato dalla ricorrente, non risultava che altre persone, diverse dalla persona offesa, fossero state disturbate dall’abbaiare degli animali.
«La verifica di tale aspetto, imprescindibile per l’integrazione del reato, è totalmente negletto; né è dato sapere se la condotta dell’imputata fosse potenzialmente idonea ad arrecare disturbo alle occupazioni di persone diverse dall’inquilina del piano sottostante».

La giurisprudenza

La Terza Sezione Penale della Cassazione di recente ha affermato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen, non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.
Nello stesso senso la Prima Sezione ha ribadito che perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio).
In assenza di disturbo al riposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di persone, la condotta non integra il reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché il fatto non è tipico.
Per tali motivi, la decisione impugnata è stata annullata senza rinvio e l’imputata assolta perché il fatto non sussiste.

La redazione giuridica

 
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