La Cassazione ha fornito maggiori chiarimenti in merito all’atto di falsificare il ticket per il parcheggio e ai casi in cui si configuri come reato

Pensare di utilizzare le aree di sosta a pagamento decidendo di falsificare il ticket per il parcheggio potrebbe non essere una trovata molto furba.
Infatti, falsificare il ticket per il parcheggio è reato di falsità materiale.
A dirlo è la Corte di Cassazione, che lo ha stabilito con la sentenza numero 48107/2017.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, un automobilista che aveva deciso di falsificare il ticket per il parcheggio, è stato condannato in via definitiva dalla Corte per il reato di falsità materiale commessa da privato.
Questo in quanto, tale reato, può ritenersi configurato posto che per i giudici lo scontrino che viene rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune rivesta le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo e dell’autorizzazione amministrativa.
Esso, infatti, attesta l’avvenuto pagamento della somma richiesta per la sosta e autorizza la sosta nell’area pubblica per l’orario indicato.
Non solo.

Per i giudici, la configurabilità del reato in caso di falsificazione del ticket del parcheggio non è compromessa dalla natura privatistica del soggetto imprenditoriale che emette il ticket.

Ciò che conta, per la Cassazione, è solo il profilo oggettivo dello svolgimento da parte del soggetto di funzioni amministrative di gestione del suolo pubblico su autorizzazione dell’ente territoriale e non di certo la forma iuris rivestita.
Inoltre deve considerarsi che la società privata svolge tale funzione sulla base di un rapporto concessorio.
Questo, la lega all’ente territoriale e attraverso il quale quest’ultimo le trasferisce lo svolgimento delle necessarie funzioni amministrative.
Con riferimento, infine, all’asserita grossolanità del falso, la Cassazione ha confermato quanto già affermato dal giudice del gravame.
Pertanto, la condanna resta confermata.
 
 
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