Rari quelli che si ravvedono tra i giudici esagerati e in questo caso si è ravveduto senza alcun commento: apprezzabile umiltà

Di giudici esagerati abbiamo letto sulle pagine di questo quotidiano, ma mai nessuno si era ravveduto. Questa volta si apprezza l’umiltà tacita del presidente di sezione civile che ha fatto molto piacere al sottoscritto e, reputo, anche a tutte le parti.

Trattasi di ricorso 696bis per un caso di responsabilità medica dove il giudice senza convocare le parti ha nominato il CTU e fissato direttamente le operazioni peritali.

E’ stata immediata la richiesta dei convenuti che si allega. Una richiesta garbata, ben motivata che ha convinto il Giudice a scrivere una seconda ordinanza con fissazione della data di comparizione delle parti e del ctu per il giuramento.

Quindi il tutto parte da questa prima ordinanza:

“-          Letto il ricorso iscritto al 51__/2017 ;

–             ritenuta la propria competenza;

–             ritenuto che, in considerazione di quanto esposto in ricorso, può essere disposto il chiesto accertamento;

–             visto l’art. 696 e segg. c.p.c.;

NOMINA

Consulente Tecnico D’Ufficio la dr.ssa MF dom.to in con l’incarico di procedere ad una circostanziata descrizione delle cause del decesso, e ad una quantificazione del danno cosi come richiesto in ricorso;

Autorizza il C.T.U a procedere ad acquisire presso gli Uffici competenti la documentazione occorrente, ed ove necessario e previa autorizzazione, ad avvalersi di collaboratori per le operazioni materiali.

Fissa l’inizio delle operazione per il giorno 18/01/2018, ore 16,30 presso lo studio col prosieguo, facultando le parti di indicare privati consulenti fino alla predetta data.

Assegna al CTU un termine di giorni 90 per il deposito della relazione tecnica in cancelleria, previo giuramento di rito.

Liquida al CTU un anticipo di Euro 500,00 che pone a carico della parte ricorrente alla quale pone l’onere di notificare ricorso e presente decreto alla controparte ed al C.T.U. sopra nominato, entro il giorno 10/01/2018.”

Leggendo l’istanza del legale dell’azienda convenuta non si può che riflettere sulla necessità di non “correre” troppo e fare le cose per bene sempre in poco tempo o comunque nel tempo previsto dalle legge (sei mesi). E forse è proprio questo zelo da parte del Giudice che l’ha condotto in errore.

Ma con intelligenza e umiltà tutto si è risolto.

Invito i lettori giuristi e medico legali a leggere con attenzione l’istanza del legale dell’azienda convenuta in quanto contiene spunti davvero interessanti da conservare per affrontare casi simili a quello proposto.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

 

Leggi l’istanza

Leggi il decreto

Leggi la prima ordinanza

 

 

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