Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in merito alla incapacità del de cuius e su chi debba provarla

Su quale soggetto grava l’onere di provare l’incapacità del de cuius al momento della redazione del testamento?
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 28758/2017 ha fornito dei chiarimenti importanti in merito alla incapacità del de cuius e su chi sia tenuto a provarla.
I giudici, in particolare, hanno specificato che, posto che lo stato di incapacità costituisce un’eccezione allo stato di capacità, la regola generale è che chi impugna un testamento asserendo che il testatore lo abbia redatto in un momento di incapacità è tenuto a dimostrare tale incapacità.
Una regola che, tuttavia, non è sempre valida.
Essa, infatti, decade nel caso in cui il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente.

In questo caso, è chi voglia avvalersi del testamento che è tenuto provare che la sua redazione è intervenuta in un momento in cui il de cuius era lucido.

Nel caso di specie esaminato dai giudici, gli Ermellini non si sono trovati dinanzi a una ipotesi di incapacità totale e permanente.
Pertanto, erano coloro che volevano far valere il difetto di capacità della testatrice a doverne dare la prova.
Nel corso del giudizio, tuttavia, tale prova non era stata raggiunta.
La ragione risiedeva nel fatto che il certificato medico prodotto, attestante la incapacità del de cuius in epoca prossima alla redazione del testamento, poteva riferirsi a una compromissione dell’integrità fisica e non anche psichica.

Non solo. L’assistente sociale aveva dichiarato che all’epoca della redazione del testamento la defunta aveva anche risposto correttamente a delle domande che riguardavano la sua vita e la sua quotidianità-

Era risultata evasiva solo su temi che non voleva affrontare. Ne consegue, pertanto, che fosse consapevole e capace di autodeterminarsi.
Pertanto, il testamento olografo redatto dalla donna è stato definitivamente dichiarato valido dalla Corte di Cassazione.
Questo in quanto non si poteva ritenere viziato dall’incapacità di chi lo aveva redatto.
 
 
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